Di Alessandra Garozzo su Sabato, 29 Dicembre 2018
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Obbligatorietà o meno dell’ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano

I Supremi Giudici di Cassazione con la recente Ordinanza n. 32309 del 2018 hanno fatto luce su tale delicatissima questione.

Gli Ermellini conformemente a quanto previsto dall'articolo 336 bis ( introdotto ad opera del D.Lgs.vo 28 dicembre 2013 n. 154, articolo 53, in vigore dal 7/12/2014) che sancisce il generale obbligo di ascolto del minore hanno dato risposta positiva al detto quesito fornendo, però, delle importanti precisazioni.

I Giudici di Piazza Cavour con l'ordinanza su detta precisano che il Giudice dovrà avere un approccio differente determinato dall'età del minore da ascoltare: per i minori che abbiano compiuto i 12 anni vige, infatti, una presunzione generale di capacità di discernimento dalla quale deriva l'obbligatorietà dell'ascolto, tranne nei casi in cui il Giudice lo ritenga superfluo o pregiudizievole per il minore l'ascolto; 

negli altri casi, ove il Giudice ritenga necessario l'ascolto ed il minore nonostante l'età sia capace di discernimento, il minore potrà essere sentito sempre se l'ascolto non sia per quest'ultimo controproducente.

Il minore, nel caso in cui debba essere ascoltato, deve essere informato preventivamente della natura del procedimento e degli effetti derivanti dall'ascolto.

Solo nel caso di minore che abbia compiuti gli anni 12 nel quale, come detto, vige un generale obbligo di ascolto da parte del Giudice, ove tale adempimento sia disatteso, l'inosservanza del detto obbligo deve essere dallo stesso Giudice prontamente motivata, pena la nullità del procedimento stesso. 

Il caso da cui scaturisce la detta ordinanza, sottoposto all'attenzione dei Supremi Giudici, vede come protagonista un minore che in ordine ad un procedimento introitato dalla madre dello stesso per il riconoscimento di paternità avrebbe dovuto essere ascoltato, ma di fatto non lo è stato; ciò, in aperto contrasto con la nuova e consolidata visione del minore quale portatore di interessi e bisogni che, se consapevolmente espressi, non vincolano automaticamente il Giudice ma di certo non possono essere sottaciuti e trascurati.

Seguendo tale principio è stato di fatto accolto dai Supremi Giudici il ricorso dell'uomo, presunto padre del minore, in ordine al mancato ascolto dello stesso che nel frattempo, tra l'altro, aveva compiuti gli anni 12, e d è stato cassato con rinvio quanto già deciso nel caso in esame dalla Corte d'Appello.

Si allega ordinanza. 

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