Di Redazione su Venerdì, 29 Luglio 2016
Categoria: Disabilità

Nuclei familiari con componenti con disabilità: le modifiche al calcolo dell´ISEE

La Circolare n. 137 del 25 luglio 2016 con le novità introdotte a seguito delle sentenze del Consiglio di Stato.

A seguito delle sentenze del Consiglio di Stato nn. 838, 841 e 842 del 2016 - che hanno annullato parzialmente l´articolo 4 del D.P.C.M. n. 159 del 2013 nella parte in cui includeva tra i trattamenti rilevanti ai fini ISEE quelli percepiti in ragione di una condizione di disabilità, nonché nella parte in cui prevedeva delle franchigie differenziate sulla base dell´età per le persone con disabilità - è stato modificato, con l´articolo 2 sexies del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, con la legge 26 maggio 2016, n. 89, il calcolo dell´ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità.
In particolare:
1) sono stati esclusi dal reddito ISEE i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità;
2) sono state sostituite le spese (articolo 4, comma 4 lettere b), c) e d) del DPCM n. 159 del 2013) e le franchigie per i componenti disabili con una maggiorazione della scala di equivalenza dello 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.
L´Inps è intervenuta in materia con la circolare n. 137 del 25 luglio 2016 con la quale vengono chiarite le novità normative e si precisano altresì le modalità di calcolo. In tal senso, nella circolare, tra l´altro, si evidenzia come per semplificare le attività di elaborazione del nuovo valore ISEE l´Istituto stesso provvederà, per i nuclei familiari con persone con disabilità o non autosufficienti, a ricalcolare d´ufficio gli ISEE in corso di validità presentati dal 1° gennaio 2016 ed attestati entro il 28 maggio 2016 con le seguenti eccezioni:
- ISEE pari a zero (se presenti più indicatori in una stessa attestazione almeno uno pari a zero);
- ISEE contestati ai sensi dell´articolo 11, comma 7 del D.P.C.M. n. 159 del 2013, per far rilevare le inesattezze riscontrate nei dati acquisiti dagli archivi dell´INPS o dell´Agenzia delle entrate.
- ISEE calcolati con le previgenti regole ai quali però sia seguito, per lo stesso dichiarante, un successivo ISEE calcolato in base alle nuove disposizioni di cui all´articolo 2 sexies (ISEE attestati dal 29 maggio 2016).
Le operazioni di ricalcolo d´ufficio avverranno in ordine cronologico sulla base della data di presentazione della DSU originaria e si concluderanno entro il 10 settembre p.v.. L´attestazione degli ISEE ricalcolati potrà essere verificata dagli utenti interessati attraverso i canali messi a disposizione dall´Istituto (Caf, accesso con PIN, presso sedi periferiche dell´Istituto).
Nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono stati approvati i nuovi modelli ISEE e le relative istruzioni.
In allegato: Circolare n. 137 del 25 luglio 2016
Fonte: Q.P.A. 26.7.16