Di Redazione su Giovedì, 05 Maggio 2016
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Legittima difesa putativa, Cassazione chiarisce presupposti

Prendendo spunto dal caso di specie, nel quale l´autore del reato, nell´erronea convinzione che la vittima stesse mettendo a suo danno una grave aggressione, provvedeva ad ucciderla, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 17121/2016, ha avuto modo di chiarire la differenza tra la figura della legittima difesa reale e la legittima difesa putativa.
Arrivando alla conclusione che i presupposti tra le due figure sono i medesimi così come indicati dall´art. 52 C.P. e che l´unica differenza è che in quella putativa la situazione di pericolo è meramente teorica ed astratta, in quanto frutto di una supposizione dell´autore del reato a causa di un erroneo apprezzamento dei fatti.
Le censure mosse dal difensore dell´imputato avverso la sentenza impugnata con il ricorso in Cassazione, vertevano soprattutto sul mancato riconoscimento dell´esimente della legittima difesa anche nella forma c.d. putativa.
I Giudici della Prima Sezione hanno ritenuto il ricorso proposto infondato.
Per la sussistenza della legittima difesa putativa è necessario che "l´errore" per essere scusabile, deve fondarsi su elementi oggettivamente riscontrabili e quindi, hanno affermato i Giudici, deve "trovare adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell´agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di un´offesa ingiusta, sicché la legittima difesa putativa non può valutarsi alla luce di un criterio esclusivamente soggettivo e desumersi, quindi, dal solo stato d´animo dell´agente, dal solo timore o dal solo errore, dovendo, invece, essere considerata anche la situazione obiettiva che abbia determinato l´errore".
in allegato: Sentenza

Documenti allegati
Dimensione: 76,06 KB