Le novità legislative relative all´informatizzazione del processo tributario, introdotte dal decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017, prevedono un allineamento delle modalità di notifica degli avvisi di accertamento emessi dall´A.F. a quelle attualmente previste per le cartelle esattoriali.
Il legislatore, con il D.L.n.193/2016, art.7 quater - comma10, ha disposto che le notificazioni delle cartelle e degli altri atti della riscossione (atti di rettifica delle rendite catastali e gli atti relativi alle accise), relative sia alle imprese individuali o costituite in forma societaria, che ai professionisti iscritti in albi o elenchi e agli altri soggetti che hanno richiesto la notificazione all´indirizzo di posta elettronica certificata, se eventualmente eseguite dal 1° giugno 2016 con modalità diverse dalla posta elettronica certificata dovranno essere nuovamente notificate al contribuente mediante invio all´indirizzo di posta elettronica certificata.
Il medesimo decreto dispone che dal 1° luglio 2017 gli avvisi di accertamento e gli atti di rettifica delle rendite catastali potranno essere notificati al contribuente via pec.
E´ questa una delle novità più importanti introdotta dal D.L.n.193/2016 che, attraverso l´art.7 –quater, ha integrato l´art.60 del D.P.R.n.600/73, in tema di notificazione degli atti di accertamento emessi dall´A.F., entrato in vigore dal 1°luglio 2017.
Con tale norma, il Legislatore ha previsto che la notificazione degli avvisi di accertamento e gli atti propedeutici (questionari, inviti, richieste di documenti) emessi dall´Agenzia delle entrate sia effettuata via Pec direttamente dal competente ufficio, con le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R.11/02/2005 n.68, all´indirizzo del destinatario risultante dall´indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), nei confronti di tutti i soggetti obbligati per legge alla tenuta di una casella di posta elettronica certificata, vale a dire società, ditte individuali e professionisti iscritti all´albo o elenchi istituiti con legge dello Stato.
Per tali categorie di contribuenti, tuttavia, il D.L.193/2016 ha previsto che tale modalità di notifica tramite Pec delle cartelle di pagamento sarà facoltativa (ferma restando la possibilità per i privati di richiederla) dal 1* luglio 2017. In buona sostanza, l´Agenzia delle Entrate - ente di riscossione, che ha preso il posto di Equitalia, potrà ricorrere all´inoltro digitale ma anche alle modalità tradizionali (raccomandata postale, messo comunale, ufficiale giudiziario).
La modifica normativa, in vigore dall´1/7/2017, disciplina anche la procedura di notifica e il momento di perfezionamento della stessa.
Per l´ente impositore, se la casella Pec del destinatario risulta satura o inattiva, l´Agenzia delle Entrate dovrà effettuare un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche tale tentativo non andasse a buon fine, la notificazione sarà eseguita mediante deposito telematico dell´atto nell´area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa (con pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di 15 giorni).
A quel punto l´ufficio dovrà anche dare notizia al destinatario dell´avvenuta notificazione dell´atto con raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notifica si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore Pec gli trasmette la ricevuta di accettazione (con la relativa attestazione temporale).
Per il contribuente i termini partiranno,invece,dalla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta trasmessa dal gestore. I soggetti diversi da quelli obbligati a detenere una Pec, privati cittadini ma anche freelance senza ordine professionale, potranno chiedere volontariamente al fisco di ricevere gli atti esclusivamente sul canale di posta digitale.
Il processo tributario telematico o P.T.T., avviato dal 15 giugno 2017 in tutte le Commissioni tributarie presenti nella Regione Sicilia, e già attivo dal 2016 in sei regioni (decreto del 30/6/2016, G.U. 12 luglio 2016 n.161), entro l´anno 2017 sarà attuato in tutte le Regioni italiane, come disposto con il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle Finanze del Mef del 15/12/2016.
L´importante innovazione si inserisce nel processo di semplificazione del rapporto fisco/cittadino e si applica a tutti gli atti e i provvedimenti del processo tributario, inclusi quelli relativi al procedimento attivato con l´istanza di reclamo e mediazione. Tutti questi atti devono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.
È sempre più nutrito il filone di giudici secondo cui le notifiche degli atti del fisco, eseguite con PEC, sono nulle in quanto la posta elettronica certificata non garantisce l´autenticità degli allegati se non sono muniti di firma digitale: tanto vale per le cartelle dell´Agente della riscossione che per gli atti dell´Agenzia delle Entrate: la Pec, infatti, garantisce la certificazione del testo contenuto nel messaggio certificato, non già anche di quello riportato negli allegati.
Le ricevute di accettaziine e di consegna sono, perciò, essenziali per provare la rituale notificazione della cartella via Pec. Ed infatti, qualora il contribuente eccepisca in giudizio la illegittimità della procedura prevista, l´Ufficio dovrà versare in atti copie conformi agli originali delle ricevute di accettazione e di consegna del messaggio contenente l´atto notificando, pena l´accoglimento del ricorso del contribuente (C.t.p. Roma n. 1715 del 26/1/ 2017).
È del resto il codice ci procedura civile, art.149 bis che impone all´ufficiale giudiziario, tutte le volte in cui si vale della Posta certificata per la notifica, l´utilizzo della firma digitale. Per cui, anche per le cartelle di pagamento, è necessario l´uso della firma digitale.
Va, infine, sottolineato che successivamente all´1/12/2015, è consentito alle parti processuali, che hanno instaurato giudizio innanzi alle Commissioni Tributarie, utilizzare il sistema telematico sia per la notifica ed il deposito di ricorsi e appelli – previa registrazione al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT)- , nonché per il deposito degli atti e documenti successivi alla costituzione in giudizio (D.M.n.163/2013 successivi decreti di attuazione), che per il deposito delle controdeduzioni e degli atti successivi della parte resistente. E, in tale contesto, riveste un ruolo determinante il perfezionamento delle notifiche e delle comunicazioni che è differenziato per il mittente e per il destinatari: per il mittente alla data in cui la comunicazione/notificazione è stata inviata al proprio gestore, attestata dalla ricevuta di accettazione; per il destinatario alla data in cui la comunicazione/notificazione è resa disponibile nella propria casella Pec indicata nel ricorso o nel primo atto difensivo.
Avv. Carmela Patrizia Spadaro – Foro di Catania