Di Rosalia Ruggieri su Mercoledì, 15 Maggio 2019
Categoria: Legge e Diritto

Nonno, SC: “Nessun risarcimento per la morte del nipote, non convivente, che lo chiamava ogni giorno”

 Con la decisione n. 12280 dello scorso 9 maggio, la VI sezione civile della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul diritto di un nonno di ottenere il risarcimento dei danni patiti per il decesso del proprio nipote, ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva respinto la domanda, negando la sussistenza di qualsiasi danno parentale fonte di risarcimento.

Si è, sul punto, precisato che – sebbene il danno parentale sussista a prescindere dalla precedente convivenza e possa essere provato mediante presunzioni – l'appartenenza alla medesima religione ortodossa e la frequenza tra gli stessi di contatti telefonici non solo elementi idonei a considerare provata l'esistenza di un intenso rapporto affettivo tra il nonno e la nipote.

Sul merito della questione si era pronunciato, inizialmente, il Tribunale di Milano, adito dal nonno di una ragazza di nazionalità rumena, morta in seguito ad un incidente stradale mentre era a bordo, quale terza trasportata, di una autovettura il cui conducente, con imprudente e negligente condotta di guida, causava il sinistro.

Chiamati in giudizio il proprietario del veicolo e l'impresa assicuratrice dello stesso, l'attore chiedeva, previo accertamento delle rispettive responsabilità, che gli stessi venissero condannati, in solido tra loro (ovvero secondo le rispettive responsabilità), al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non) subiti in conseguenza della perdita della congiunta, rimarcando come – sebbene non vivesse insieme alla nipote – gli stessi erano legati da uno stretto vincolo affettivo, giustificato, tra le altre cose, dalla condivisione della stessa religione ortodossa e dalle molteplici telefonate che ogni giorno la ragazza faceva al nonno.

 Il Tribunale respingeva la domanda risarcitoria avanzata dal nonno; la sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Milano che, rigettando l'appello proposto dal nonno, evidenziava come correttamente era stato negato il, per mancanza di prova dell'intensità del vincolo affettivo tra nonno e nipote (non conviventi).

Avverso tale sentenza il nonno proponeva ricorso per Cassazione eccependo nullità della sentenza per violazione dell'art. 116 c.p.c. perché la Corte d'Appello – con motivazione apparente, graficamente data ma logicamente insussistente – non gli aveva riconosciuto il danno non patrimoniale dallo stesso subito per la morte della nipote.

In particolare, secondo il ricorrente la sofferenza affettiva da lui patita per la perdita della nipote ben poteva essere provata con la prova presuntiva, non essendo elemento imprescindibile ai fini del risarcimento l'elemento della coabitazione, nel caso di specie non sussistente.

La Cassazione non condivide le doglianze del ricorrente.

 Premesso che la mancanza di motivazione, quale causa di nullità per mancanza di un requisito indispensabile della sentenza, si configura nei soli casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi" (cosiddetta motivazione apparente), gli Ermellini evidenziano come, con specifico riferimento al caso di specie, la Corte di appello ha espresso le ragioni della adottata decisione, con argomentazioni logicamente conciliabili, non perplesse, obiettivamente comprensibili e con motivazione eccedente rispetto al richiesto minimo costituzionale.

Difatti, la sentenza impugnata ha dato atto che il precedente vincolo affettivo tra nonno e nipote – presupposto indispensabile ai fini del riconoscimento del danno non patrimoniale (morale ed esistenziale) a favore del nonno per la perdita della congiunta – ben può essere provato in via presuntiva, anche a prescindere dalla convivenza; si è tuttavia precisato che, nel caso di specie, l'attore aveva solo allegato (e, peraltro, non provato) unicamente l'appartenenza alla medesima religione ortodossa della nipote e la frequenza tra gli stessi di contatti telefonici.

La sola allegazione di questi unici elementi non consente di ritenere provata l'esistenza di un intenso rapporto affettivo tra il ricorrente e la vittima.

Alla luce di siffatte contingenze, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

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