Di Redazione su Giovedì, 29 Settembre 2016
Categoria: Avvocatura, Ordini e Professioni

Non restituisce documenti a Cliente, condanna per legale

L´obbligo disciplinare di restituire senza ritardo alla parte assistita tutta la documentazione ricevuta per l´espletamento del mandato (art. 33 ncdf, già 42 cdf) non viene meno allorché la parte stessa, per le sue particolari qualità soggettive, fosse eventualmente in grado di conoscerne aliunde il contenuto.
Principio stabilito dal Consiglio Nazionale Forense, con sentenza del 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata nel sito della G.F. il 5/9/2016.
La questione
Con un ricorso depositato nel 2011, un avvocato impugnava il provvedimento
con il quale l´Ordine gli aveva comminato la sanzione della censura, in quanto "in violazione dei principi di dignità e decoro professionale (...) e dei doveri di colleganza e correttezza (...) aveva omesso di restituire i documenti richiesti dalla (...) società sua cliente, malgrado il sollecito ad egli inviato (...)".
La vicenda trae origine da una nota con cui una società chiedeva l´intervento del COA di Taranto, lamentando la mancata restituzione, da parte di un legale, di fascicoli relativi a vari procedimenti esecutivi allo stesso affidati. 
Essendo stato disatteso l´invito a restituirli, il COA apriva il procedimento disciplinare nei confronti del professionista per violazione dell´art. 42 CDF (mancata restituzione di documenti) e dell´art. 24, II comma (mancata risposta alla richiesta di chiarimenti), e, al termine, comminava la sanzione della censura.
Il legale impugnava la decisione predetta, chiedendone l´annullamento, per errata interpretazione dell´art. 24, II comma, CDF, dell´art. 42 (dato che, a suo dire, la parte assistita avrebbe comunque avuto contezza dello stato delle pratiche), e per  
omessa motivazione, con riferimento alla attività in concreto da lui svolta.
Il Consiglio Nazionale Forense ha accolto solo parzialmente il ricorso, accogliendo la propria censura ma dichiarando infondate le altre. 
Sulla prima censura, ha osservato che non può essere ritenuto responsabile di illecito disciplinare ex art. 24 CDF l´Avvocato che scelga di non collaborare con il Consiglio dell´Ordine, quando le informazioni richieste riguardino fatti in relazione ai quali egli possa esser fatto oggetto di una incolpazione disciplinare.
Ha giudicato invece infondata la seconda censura, in quanto l´art. 42 Codice Deontologico Forense (oggi art. 33, comma 1, nuovo CDF) non prevede alcuna deroga all´obbligo di restituzione al Cliente della documentazione di causa nel caso in cui esso sia a conoscenza dei fatti di causa. Inoltre, nella fattispecie, non era stato rinvenuto affatto alcun prospetto o rendiconto 
informativo diretto alla parte assistita. Apparendo quindi violato l´obbligo disciplinare di restituire senza ritardo alla 
parte assistita tutta la documentazione ricevuta per l´espletamento del mandato.
Rigettato anche l´ultimo motivo, in quanto la motivazione della decisione impugnata era direttamente correlata alla constatazione della mancata consegna della documentazione richiesta.
Quanto alla sanzione inflitta -quella della censura- osservato che l´art. 65, comma 5, della Lex 247/2012 prevede che le norme del nuovo Codice Deontologico nelle more entrato in vigore si applicano ai procedimenti disciplinari in corso se più favorevoli per l´incolpato, ha ritenuto che la determinazione della sanzione dovesse avvenire alla luce della disciplina 
sopravvenuta, che, per la mancata restituzione dei documenti –prevista dall´art. 33, comma 1, del nuovo Codice Deontologico Forense- prevede come sanzione edittale quella dell´avvertimento.
Sentenza allegata
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