L´articolo 384 del codice penale, a norma del quale "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell´onore..." si applica anche al convivente more uxorio.
Era accaduto che il Tribunale di Patti aveva emesso sentenza di condanna a carico del sig. xxxxx ritenendolo colpevole del delitto ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e concesse le attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 2000,00 di multa, e la sig.ra xxxxxxxxx. colpevole del reato di favoreggiamento personale ex art. 378 c.p. e, concesse le attenuanti generiche, l´ aveva condannata alla pena di mesi uno di reclusione.
Avverso tale pronuncia veniva proposta impugnazione avanti la Corte di Appello di Messina che confermava la sentenza emessa in giudice di primo grado.
A questo punto gli imputati decidevano di proporre ricorso per cassazione, deducendo, limitatamente alla posizione del sig. xxxxxx il vizio di violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione alla determinazione della pena del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, come modificato dal D.L. n. 36 del 2014, art. 1, comma 24 ter, lett. a), convertito con modificazioni nella L. n. 79 del 2014.
La difesa in sostanza sosteneva che la Corte di Appello di Messina avrebbe dovuto rideterminare la pena inflitta dal giudice di primo in forza dell´avvenuta trasformazione del comma 5 in titolo autonomo del reato con i nuovi limiti edittali più favorevoli.
Con il secondo motivo del ricorso, limitatamente alla condanna di favoreggiamento personale inflitta alla convivente del coimputato, veniva denunciata la violazione di legge, per la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall´articolo 384 c.p.. in mancanza di rapporti di coniugio tra i due imputati.
A tal fine la difesa faceva ampi riferimenti alle pronunce giurisprudenziali di legittimità aventi ad oggetto il concetto di famiglia di fatto e il suo pieno riconoscimento ai fini dell´applicazione della causa di non punibilità prevista dall´art. 384 c.p. (sentenza n. 34147 del 4 agosto 2015).
I giudici dellaTerza Sezione Penale hanno ritenuto, con riferimento al primo motivo del ricorso, di annullare con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria, per la determinazione della pena in base ai nuovi limiti edittali previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.
Con riferimento al secondo motivo del ricorso la Corte ha ritenuto fondato il motivo e ha disposto l´annullamento con rinvio, in quanto la Corte di Appello "non aveva verificato la possibilità di applicare la causa di non punibilità prevista dall´art. 384 c.p., comma 1, in base al principio di diritto espresso da Cass. Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, Rv. 264630, Agostino e altri: La causa di non punibilità prevista dall´art. 384 c.p., comma 1, in favore del coniuge opera anche in favore del convivente more uxorio (Fattispecie in tema di favoreggiamento personale)."
Si riporta il testo dell´art. 384 cp
Casi di non punibilità
Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371bis, 371ter (1), 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto (2) [307] da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell´onore (3).
Nei casi previsti dagli articoli 371bis, 371ter (1), 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o (4) avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione (5).
Note
(1) Il riferimento all´art. 371 ter è stato inserito dall´art. 22, della l. 7-12-2000, n. 397.
(2) Per quanto riguarda la definizione di prossimo congiunto si guardi all´art. 307.
(3) Si tratta di una causa di non punibilità di carattere soggettivo, in quanto si riferisce alla condizione personale dell´autore del reato e come tale non si estende agli eventuali concorrenti. lcuni autori ritengono che configuri un´ipotesi speciale dello stato di necessità (art. 54), di qui la considerazione che lala fattispecie in esame si debbano considerare riferiti per via implicita i requisiti della proporzionalità offesa-difesa e della non volontarietà della causazione del pericolo.
(4) La locuzione "ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o" è stata aggiunta dall´art. 21, della l. 1 marzo 2001, n. 63.
(5) Con la sent. 27 dicembre 1996, n. 416, la Corte costituzionale ha dichiarato l´iilegittimità costituzionale del comma in esame dal momento che non prevede l´esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal renderle, a norma dell´art. 199 c.p.p.
Si allega sentenza
Documenti allegati
Dimensione: 21,50 KB