Di Redazione su Giovedì, 24 Marzo 2016
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Lavoro

Cumulabili trattamento l.s.u. e da lavoro subordinato iniziato dopo progetto

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con Sentenza n. 5226 del 2016, pubblicata il 16 marzo 2016, con la quale è stata dato ragione ad un lavoratore socialmente utile che aveva proposto ricorso al Tribunale di Bologna al fine di ottenere sentenza di accertamento in merito alla legittima percezione delle somme corrispostegli quale sussidio per L.S.U., delle quali l´INPS aveva richiesto la restituzione.
I Giudici di legittimità, ribadendo principi in tale materia precedentemente espressi già nel 2012, hanno affermato come non sia configurabile alcuna incompatibilità tra quanto percepito da un lato come l.s.u. e dall´altro in virtù del rapporto di lavoro.
Infatti non vi è alcuna incompatibilità tra sussidio e compenso ove quest´ultimo sia comunque compatibile a quanto disposto dalla Legge (così come nel caso de quo dove si trattava di lavoro a tempo indeterminato e part time).
Trattandosi di lavoro quindi astrattamente e concretamente compatibile allo svolgimento del lavoro socialmente utile, i Supremi Giudici hanno ritenuto indubbiamente valide le doglianze del lavoratore e quindi le hanno accolte in toto.
Dalla semplice lettura del d.lgs 468 del 1997 di riferimento in materia si evince d´altra parte che "4. L´assegno per i lavori socialmente utili è cumulabile con i redditi relativi ad attività di lavoro autonomo di carattere occasionale e di collaborazione continuata e coordinata, iniziate successivamente all´avvio del progetto. Ai fini delle presenti disposizioni, per attività di lavoro occasionale si intendono quelle svolte per il periodo massimo previsto per il mantenimento dell´iscrizione nella prima classe delle liste di collocamento e nei limiti di lire 7.200.000 lorde percepite, nell´arco temporale di svolgimento del progetto, condizioni risultanti da apposita documentazione. L´assegno è, altresì, cumulabile con i redditi da lavoro dipendente a tempo determinato parziale, iniziato successivamente all´avvio del progetto, nei limiti di lire 600.000 mensili, opportunamente documentati. L´assegno è, invece, incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato con contratto a termine a tempo pieno. In tale caso, l´ente utilizzatore potrà valutare la possibilità di autorizzare un periodo di sospensione delle attività di lavori socialmente utili per il periodo corrispondente, dandone comunicazione alla sede INPS territorialmente competente. Le attività di lavoro autonomo o subordinato non devono in ogni caso essere di pregiudizio allo svolgimento delle attività di lavori socialmente utili o incompatibili con le attività medesime, secondo la valutazione del soggetto utilizzatore.
5. L´assegno per i lavori socialmente utili è incompatibile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell´assicurazione generale obbligatoria per l´invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell´assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e con i trattamenti di pensionamento anticipato. In caso di avvio alle attività di lavori socialmente utili i titolari di assegno o di pensione di invalidità possono optare per il trattamento di cui al comma 3. Sono invece cumulabili con il trattamento di cui al predetto comma 3, gli assegni e le pensioni di invalidità civile nonché le pensioni privilegiate per infermità contratta a causa del servizio obbligatorio di leva.".
Per cui partendo da questo dato la Cassazione è giunta inevitabilmente alla conclusione su detta.






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