Di Redazione su Lunedì, 19 Dicembre 2016
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Sei un omosessuale !, scatta la querela. Cassazione esclude diffamazione

I giudici della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 50659 del 29 novembre 2016, hanno stabilito che identificare una persona come "omosessuale" non costituisce reato di diffamazione.
I Giudici della Corte erano stati chiamati a pronunciarsi su un ricorso promosso dall´imputato avverso una sentenza emessa dal Giudice di Pace che lo aveva condannato per diffamazione.
Il fatto
L´imputato era stato condannato dal Giudice di Pace per il reato di diffamazione perché, nel contesto di una querela proposta nei confronti di altra persona, aveva identificato la parte offesa come "omosessuale"
Motivi del ricorso
Con il ricorso la difesa dell´imputato deduceva: a) l´errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell´esimente di cui all´art. 599 c.p.; b) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all´art. 598 c.p.; c) la contestazione della stessa natura offensiva del termine "omossessuale", infatti detta espressione, nell´evoluzione del linguaggio comune, secondo la difesa ha perso il carattere lesivo ed il suo intrinseco significato non può costituire alcuna offesa.
La parte offesa depositava propria memoria con la quale si contestavano le difesa dell´imputato e i motivi addotti, sostenendo, tra le altre argomentazioni, la configurabilità del reato di diffamazione, attesa la potenzialità lesiva dell´integrità e della dignità personale del termine "omosessuale" utilizzato dall´imputato.
Motivi della decisione
I Giudici della Quinta Sezione hanno ritenuto fondati i rilievi del ricorrente in ordine alla ritenuta tipicità del fatto imputato ed il loro accoglimento comporta l´assorbimento di tutti gli altri motivi proposti con il ricorso. Infatti, affermano i giudici di legittimità, che secondo l´elaborazione tradizionale della Corte, "nel reato di diffamazione oggetto di tutela è l´onore in senso oggettivo o esterno e cioè la reputazione del soggetto passivo del reato, da intendersi come il senso della dignità personale in conformità all´opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico (così tra le tante Sez. 5, n. 3247 del 28 febbraio 1995, Labertini Padovani ed altro, Rv. 20105401). In sostanza cioè quel che viene tutelato nel reato di diffamazione è l´opinione sociale del "valore" della persona offesa; pertanto i termini utilizzati devono avere oggettivamente la capacità e la idoneità ad offendere la reputazione altrui.
Secondo la valutazione dei giudici della Corte, nel caso di specie, è da escludere che il termine "omosessuale" utilizzato dall´imputato abbia conservato nel contesto storico attuale un significato intrinsecamente offensivo. Il termine usato infatti assume " un carattere di per sè neutro, limitandosi ad attribuire una qualità personale al soggetto evocato ed è in tal senso entrato nell´uso comune." Infine, i giudici della Corte ritengono che il termine utilizzato dall´imputato nell´ambito della querela presentata contro altra persona, non può ritenersi effettivamente offensivo. La precisazione utilizzata dall´imputato, circa il presunto orientamento sessuale del querelante, non è di per sè in grado di rendere tipica l´offesa, anche nel caso, come quello di specie, in cui il soggetto passivo rivendica la propria eterosessualità.
Per tali ragioni la impugnata sentenza è stata annullata senza rinvio.
Si allega sentenza

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