I giudici della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33266 del 29 luglio 2016, hanno stabilito che il detenuto che si allontana dalla comunità ove si trova agli arresti domiciliari per forti dissapori con altri soggetti, non risponde del reato di evasione per mancanza dell´elemento psicologico.
Nel caso concreto, si trattava di un soggetto a cui erano stati imposti gli arresti domiciliari presso una comunità unitamente con altri soggetti con i quali era quindi costretto a convivere. Tale convivenza forzata, a causa dei frequenti dissapori, gli aveva procurato una forte sofferenza psicofisica. Per tale motivo decideva di allontanarsi da quel luogo e di recarsi immediatamente presso la Stazione dei Carabinieri .
La Corte di appello, riformando la sentenza del primo giudice, aveva assolto l´imputato dal reato di evasione previsto e punito dall´art. 385 C.P. per mancanza dell´elemento soggettivo. Infatti la giustificazione addotta dal soggetto era stata ritenuta sufficiente ad escludere l´esistenza del dolo.
Il P.G. aveva proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte Territoriale, sostenendo che anche in caso di motivi giustificati come quelli addotti dall´imputato, lo stesso non poteva essere autorizzato a violare le prescrizioni impostegli e semmai si sarebbe dovuto rivolgere alla A.G per richiedere una modifica del provvedimento cautelare. Per tale motivo, riteneva il PG che non sarebbe venuto meno, nel caso di specie, il dolo generico richiesto dalla norma per la configurabilità del reato.
I giudici della Sesta Sezione hanno respinto il ricorso proposto dal Procuratore Generale sostenendo che nel caso di specie la condotta posta in essere dall´imputato non aveva per nulla leso l´interesse tutelato dall´art 385 C.P. richiamando precedenti pronunce dei giudici di legittimità (Cass. pen., Sez. 6, n. 25583 del 05/02/2013). I giudici di legittimità hanno infatti ritenuto inesistente l´elemento psicologico del reato e pertanto hanno rigettato il ricorso del P.G.
Sentenza allegata
Nel caso concreto, si trattava di un soggetto a cui erano stati imposti gli arresti domiciliari presso una comunità unitamente con altri soggetti con i quali era quindi costretto a convivere. Tale convivenza forzata, a causa dei frequenti dissapori, gli aveva procurato una forte sofferenza psicofisica. Per tale motivo decideva di allontanarsi da quel luogo e di recarsi immediatamente presso la Stazione dei Carabinieri .
La Corte di appello, riformando la sentenza del primo giudice, aveva assolto l´imputato dal reato di evasione previsto e punito dall´art. 385 C.P. per mancanza dell´elemento soggettivo. Infatti la giustificazione addotta dal soggetto era stata ritenuta sufficiente ad escludere l´esistenza del dolo.
Il P.G. aveva proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte Territoriale, sostenendo che anche in caso di motivi giustificati come quelli addotti dall´imputato, lo stesso non poteva essere autorizzato a violare le prescrizioni impostegli e semmai si sarebbe dovuto rivolgere alla A.G per richiedere una modifica del provvedimento cautelare. Per tale motivo, riteneva il PG che non sarebbe venuto meno, nel caso di specie, il dolo generico richiesto dalla norma per la configurabilità del reato.
I giudici della Sesta Sezione hanno respinto il ricorso proposto dal Procuratore Generale sostenendo che nel caso di specie la condotta posta in essere dall´imputato non aveva per nulla leso l´interesse tutelato dall´art 385 C.P. richiamando precedenti pronunce dei giudici di legittimità (Cass. pen., Sez. 6, n. 25583 del 05/02/2013). I giudici di legittimità hanno infatti ritenuto inesistente l´elemento psicologico del reato e pertanto hanno rigettato il ricorso del P.G.
Sentenza allegata
Documenti allegati
Dimensione: 16,95 KB