Di Redazione su Giovedì, 29 Settembre 2016
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Nomina difensore di fiducia: per essere valida va depositata presso l´ufficio dell´A.G. procedente.

I Giudici della Quarta Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza n. 24053/2016, hanno stabilito che la nomina di fiducia, per essere valida e produrre i suoi effetti, deve essere depositata ex art. 96 c.p.p., presso l´ufficio dell´Autorità Giudiziaria procedente.
Nel corso delle indagini preliminari, dove l´A.G. procedente è senz´altro l´ufficio del Pubblico Ministero, ancorchè venga considerata parte, nella dialettica processuale, la nomina va depositata presso la sua segreteria.
Nel caso di specie, la difesa dell´imputato aveva proceduto a proporre ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermata la sentenza del primo giudice, chiedendone l´annullamento in quanto, secondo la sua prospettazione difensiva, allo stesso, nonostante il deposito di formale nomina avanti all´Ufficio del GIP, non sono stati notificati né l´avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p. né tanto meno il decreto di citazione in giudizio. Infatti tali atti erano stati notificati al difensore d´ufficio. I giudici del merito hanno ritenuto non rituale e quindi non valido, il deposito della nomina, tra l´altro all´interno dell´istanza di ammissione del gratuito patrocinio presentata dall´imputato, in quanto nel corso delle indagini preliminari, l´A.G. procedente deve essere individuata nella figura del pubblico Ministero. Pertanto la nomina di fiducia in questa fase andava depositata presso l´ufficio del PM per poter essere considerata valida. A nulla sono servite le censure proposte dalla difesa dell´imputato che si basavano sul principio che il PM, dovendosi considerare parte, non poteva essere ritenuta come A.G. presso cui, un´altra parte del processo, avrebbe dovuto depositare propri atti.
La IV sezione della Corte di Cassazione ha confermato invece in pieno la sentenza impugnata ritenendo così legittimo il comportamento dei giudici di merito.
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