Di Redazione su Giovedì, 17 Marzo 2016
Categoria: Giurisprudenza Corte Costituzionale

Corte Costituzionale: no al patteggiamento nel processo penale avanti il Giudice di Pace

La Consulta, con ordinanza del 9 marzo 2016 n. 50 del 2016, ha ribadito il proprio consolidato orientamento secondo cui è inammissibile la questione sollevata tendente ad estendere il c.d. patteggiamento nel processo penale avanti al Giudice di Pace.
Il fatto:
Nel corso di un procedimento penale celebrato avanti il Giudice di Pace di Termini Imerese, il difensore dell’imputato per il reato di lesioni colpose, presentava la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 C.P.P. Tale richiesta veniva presentata nella consapevolezza che, ai sensi dell´art. 2 del D.Lgs. n. 274 del 2000, tale rito alternativo era stato stato introdotto nel nostro ordinamento, escludendo i processi di competenza del Giudice di Pace. In ragione di ciò, il difensore, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Cost., sollevava la questione di legittimità costituzionale della disposizione che escludeva il c.d. patteggiamento per i processi avanti il Giudice di Pace.
Il Giudice rimettente dichiarava la non manifesta infondatezza della sollevata questione in quanto la ratio della norma in oggetto era quella di assicurare un effetto deflattivo che avrebbe dovuto riguardare anche i carichi e le pendenze avanti al Giudice di Pace. Inoltre faceva rilevare la palese violazione dell’art. 3 e dell’art 24 della Cost. in relazione agli effetti che si sarebbero potuto avere nei confronti di imputati per reati di competenza del Giudice di Pace processati per connessione con altri reati più gravi dal Tribunale, che accedendo al rito alternativo del c.d. patteggiamento, potrebbero vedersi comminare una pena meno grave di quella che per lo stesso reato potrebbe infliggere il Giudice di Pace.
La decisione della Corte costituzionale
La Corte costituzionale alla luce delle proprie precedenti pronunce (ordinanze n. 28 del 2007, n. 312 e n. 228 del 2005), ha dichiarato la questione sollevata manifestamente infondata.
I giudici costituzionali hanno ribadito ed evidenziato come il processo penale che si svolge davanti al Giudice di Pace sia caratterizzato da una sua specialità rispetto agli altri e sia caratterizzato, cosi come disciplinato dal D.L.gs. n. 274/2000, da forme alternative di definizione, diverse, da quelle previste dal Codice di Procedura Penale.
Pertanto alla luce di ciò, la Corte ha ritenuto la previsione normativa per la quale è stata richiesta la censura, corretta e non idonea a produrre la violazione degli articoli invocati della Costituzione (art 3 e art 24 Cost) così come sostenuto invece dal Giudice di Pace di Termini Imerese.
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