Di Alessandra Garozzo su Martedì, 10 Aprile 2018
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Ex dedita alla famiglia, Cassazione: "No ad assegno compensativo in assenza di disagio economico"

Con ordinanza numero 6663 del 2018 i Supremi Giudici di Cassazione hanno precisato ancora una volta come l´assegno divorzile abbia ormai assunto una connotazione "assistenzialistica" e abbia pertanto preso ormai le distanze dalla tradizionale finalità di far mantenere all´ex coniuge il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Su questa materia i Supremi Giudici non fanno che confermare quanto determinato con Sentenza n. 11504 del 2017 (pietra miliare in tema di assegno di mantenimento) mettendo al centro di ogni pronuncia l´interesse del coniuge più debole ad avere una vita dignitosa seppure diversa rispetto a quella condotta in costanza di matrimonio, in quanto comunque non ha portata a quest´ultima.

La maggior parte delle decisioni relativamente a questo argomento, così come nel caso de quo, hanno quale denominatore comune il rispetto del principio costituzionalmente sancito della eguaglianza tra i coniugi di cui all´articolo 29 della Costituzione nonché dell´enunciato di cui all´articolo 143 cod. civ. in base al quale il riconoscimento dell´assegno di mantenimento non può trovare la propria ragione giustificatrice nell´eventuale divario economico esistente tra i coniugi, ma semmai nella impossibilità oggettiva di sostentarsi economicamente da parte del coniuge più debole.
 
Anche nel caso di specie, sfociante nella su menzionata ordinanza, il Supremo Collegio ha operato una valutazione complessiva ed oggettiva delle condizioni economiche degli ex coniugi, non confermando la decisione dei Giudici territoriale che avevano valorizzato l´elemento relativo alla circostanza che la donna si fosse dedicata in maniera quasi esclusiva alla famiglia (dato tra l´altro smentito dall´ex marito), riconoscendole per queste ragioni un assegno "compensativo", non valutando, però, a parere del supremo Collegio, gli indici presuntivi cui il giudicante deve fare riferimento al fine del riconoscimento dell´assegno divorzile.

Gli "ermellini" hanno piuttosto operato una valutazione bifasica in ordine all´an ed al quantum del riconoscimento dell´assegno divorzile, arrestandosi addirittura allo stato dell´an ritenendo di fatto non riconoscibile l´assegno divorzile, non ricorrendo condizioni economiche disagiate tali da far riconoscere l´assegno neanche nella forma di assegno "compensativo".
Si allega ordinanza.
Alessandra Garozzo.
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