Di Alessandra Garozzo su Sabato, 02 Febbraio 2019
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Nessun addebito per infedeltà nell’ipotesi di crisi antecedente al tradimento

I Supremi Giudici di Cassazione con la recente ordinanza n. 1715 del 2019, in linea con gli orientamenti già espressi in materia, hanno precisato come non possa configurarsi alcun addebito, scaturente dal tradimento del coniuge, se di fatto quest'ultimo si colloca da un punto di vista temporale in un momento successivo rispetto all'insorgere di un'irreversibile crisi coniugale dovuta ad incompatibilità caratteriale.

La preesistenza di tale crisi rende "in re ipsa" irrilevante, ai fini dell'addebito, la successiva inosservanza dell'obbligo di fedeltà da parte del coniuge non essendo di fatto la rottura del vincolo coniugale riconducibile alla detta condotta ma ad una crisi già esistente. 

Nel caso di specie dai Giudici territoriali era stato ritenuto insussistente quel rapporto causale tra infedeltà e rottura del vincolo matrimoniale, che avrebbe giustificato l'addebito a carico della donna, esistendo già una grave crisi tra i coniugi, ammessa espressamente dal marito, antecedente rispetto alla condotta ascritta alla moglie.

Il rapporto "de quo" era infatti già irrimediabilmente logorato tanto che i coniugi già in più occasioni, prima della commessa infedeltà, avevano ipotizzato la separazione, seppure non concretizzandola, continuando a vivere in un clima tutt'altro che sereno. 

La fine del matrimonio è dunque, indiscutibilmente, nel caso sottoposto all'esame degli Ermellini da ascrivere ad una rilevante ed irrimediabile incompatibilità caratteriale già ampiamente manifestata al momento del tradimento.

Ciò detto anche in questo caso i Giudici di Piazza Cavour seguendo un indirizzo già consolidato e confermato in svariati arresti giurisprudenziali, ritengono che la crisi irreversibile esistente antecedentemente rispetto all'infedeltà renda irrilevante tale condotta ai fini dell'addebito.

Avv. Alessandra Garozzo 

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