Di Redazione su Mercoledì, 21 Settembre 2016
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Lavoro

Chi sciopera esercita diritto costituzionale, Cassazione: non spetta retribuzione festività

Questo è quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con Sentenza n. 18195/16, depositata in data 16 settembre, con cui è stata respinta la richiesta di alcuni lavoratori che chiedevano all´azienda presso la quale lavoravano il compenso che, a loro dire, sarebbe loro spettato per le festività incluse nel periodo di sciopero posto in essere (25 aprile e 1° maggio).
Il Supremo Collegio ha fondato la propria decisione sull´assunto in base al quale lo sciopero non è una ipotesi di assenza giustificata dal lavoro assimilabile a malattia o infortunio ma l´esercizio di un diritto costituzionale individuale ad esercizio collettivo a non svolgere l´attività lavorativa per la tutela di interessi e finalità costituzionalmente protetti.
Si tratta, hanno scritto i giudici, di una delle pochissime ipotesi di "autotutela" di bisogni e pretese individuali e collettive di rilievo primario che determina la sospensione degli obblighi contrattuali tra le parti, tra i quali anche l´obbligo contributivo per il datore di lavoro.
Nel caso di specie, essendosi le obbligazioni contrattuali interrotte consecutivamente per 21 giorni, è apparsa corretta ai Supremi Giudici la decisione dei Giudici di merito in quanto le festività erano ricadute nel periodo in cui sono rimaste sospese le obbligazioni contrattali in quanto i lavoratori avevano esercitato il loro diritto costituzionale di sciopero. Soluzione ritenuta coerente con l´orientamento espresso precedentemente dal Supremo Collegio in fattispecie analoghe da esso esaminate.
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