Di Rosalia Ruggieri su Venerdì, 06 Dicembre 2019
Categoria: Famiglia e Conflitti

Morte del coniuge: cosa accade se il giudizio di divorzio è ancora in corso?

Con l'ordinanza n. 31358 depositata lo scorso 2 dicembre, la VI sezione civile della Corte di Cassazione ha analizzato le sorti di un giudizio relativo alla cessazione degli effetti civili di un matrimonio dopo che, pubblicata la sentenza del giudice di Appello, avveniva il decesso dell'ex moglie.

In particolare – di fronte alle richieste del marito che chiedeva che fosse dichiarato il suo status di separato e non divorziato – la Corte ha ribadito come nel giudizio di divorzio, la sopravvenuta morte del coniuge fa cessare la materia del contendere relativamente al rapporto di coniugio e a tutti i profili economici ad esso collegati, sempre che gli stessi non siano già passati in giudicato.

Si è quindi confermato il suo status di divorziato posto che, in sede di appello, non era stata proposta impugnazione con riguardo al capo relativo alla pronuncia di divorzio, ormai passata in giudicato, ma solo per le domande relative alle questioni economiche. 

Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, il Tribunale di Varese pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio di una coppia di coniugi, ponendo a carico del marito il pagamento di un assegno divorzile a favore della moglie, oltre al mantenimento in favore dei figli della coppia.

La pronuncia veniva appellata dall'uomo, per ottenere la sola revoca dell'assegno divorzile e dell'assegno di mantenimento per i figli.

La Corte di Appello di Milano confermava la decisione impugnata, rigettando in toto l'appello.

Nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, avveniva il decesso dell'ex moglie.

Ricorrendo in Cassazione, l'uomo deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 149 c.c. e 300 c.p.c., evidenziando come il venir meno della coniuge prima del passaggio in giudicato della sentenza d'appello comportava la cessazione della materia del contendere. In ragione di tanto, egli evidenziava il proprio interesse a mantenere lo status di coniuge superstite separato e non divorziato. 

La Cassazione condivide parte delle difese del ricorrente.

In punto di diritto, gli Ermellini evidenziano come nel giudizio di divorzio la sopravvenuta morte del coniuge determina la cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi: l'evento della morte, infatti, sortisce l'effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato, assumendo esso rilevanza in relazione alla specifica res litigiosa.

Alla luce di tanto, la Corte abbraccia la tesi del marito in merito alle sole domande relative agli assegni di mantenimento per il coniuge e per i figli: in sede di appello, infatti, non fu proposta impugnazione con riguardo al capo relativo alla pronuncia di divorzio, ormai passata in giudicato, ma solo per le domande relative alle questioni economiche.

Ne deriva che, atteso che il capo di pronuncia sullo status era passato in giudicato, l'istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere può essere accordata solo con riguardo alla materia residua, ossia con riguardo ai capi sulle disposizioni patrimoniali a carico dell'obbligato relative all'attribuzione degli assegni in favore dei figli e della ex moglie, che non hanno ancora acquisito definitività.

Compiute queste precisazioni, la Cassazione dichiara cessata la materia del contendere. 

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