Di Redazione su Sabato, 03 Dicembre 2016
Categoria: Giurisprudenza di Merito

Mobilità docenti, qui ultime pronunce, giudici unanimi: "Miur, condotta illegittima"

Dopo i Tribunali del sud (Taranto, Trani, Foggia, Lecce, Napoli, Nocera Inferiore e Brindisi) anche i Tribunali del nord Italia hanno accolto i ricorsi riguardanti la mobilità docenti per l´ a.s. 2016/2017.
Recenti, a riguardo, sono le pronunce dei Tribunali di Vicenza e Pavia, i quali hanno dichiarato l´illegittimità del provvedimento di trasferimento e condannando il MIUR a riesaminare la domanda di trasferimento per non aver rispettato le preferenze espresse alla luce del punteggio loro attribuito.
I giudici di merito hanno ravvisato una violazione ed una errata applicazione dell´ art. 1 co.108 della legge n. 107/2015 che ha disciplinato il piano di assunzioni straordinario e dell´art. 6 del C.C.N.I. nonché l´O.M. 241/16 che hanno, invece, disciplinato la procedura di mobilità per l´anno scolastico 2016/2017.
In particolare, nell´ordinanza n. 5668/2016, emessa in data 12.11.2016, il GdL di Vicenza afferma che, sulla base della normativa in vigore "l´assegnazione delle sedi debba avvenire sulla base delle singole preferenze e, all´interno dell´ambito segnato dalle preferenze, sulla base del punteggio attribuito"
Il Tribunale di Vicenza, ha, altresì, sospeso il provvedimento di assegnazione della sede di trasferimento alla ricorrente in attesa dell´udienza di merito, ritenendo sussistente il periculm in mora ed il fumus boni iuris poichè l´assegnazione in una sede così distante da quella di residenza della lavoratrice avrebbe sensibili ripercussioni sulla situazione familiare della stessa (madre di figli adolescenti) nonché, ha sottolineato il Giudice, per "l´impossibilità di un pendolarismo accettabile e compatibile con gli impegni familiari e personali".
Alla stessa conclusione è arrivato il Giudice del Lavoro di Pavia, il quale, con l´ordinanza emessa in data 11.11.2016, ha condannato in contumacia l´Amministrazione Scolastica a trasferire la docente ricorrente in uno degli ambiti espressi tra le prime preferenze nella domanda di mobilità perché "l´assegnazione de quo non consentirebbe alla ricorrente di viaggiare giornalmente tra il luogo di residenza familiare e la sede di insegnamento, al fine di poter assicurare la sua presenza in famiglia".
Insomma, sulle erronee operazioni compiute dal MIUR, con riferimento alla mobilità dei docenti per l´anno scolastico in corso, si sta formando un orientamento giurisprudenziale che, con tutta certezza, possiamo definire uniforme. Infatti, dello stesso tenore di quelle in commento sono le pronunce emesse nei mesi scorsi dai Tribunali di Taranto, Trani, Foggia, Lecce, Napoli, Nocera Inferiore e Brindisi (alcune delle quali già da noi commentate). In quest´ultima pronuncia, il GdL di Brindisi ha posto a fondamento della sua decisione la violazione del principio meritocratico del punteggio, ritenendo che il comportamento del MIUR "sfugge a qualsivoglia spiegazione, non evincendosi un criterio di assegnazione alternativo (e prevalente) rispetto a quello "meritocratico" ed è avvenuto, altresì, "in violazione dei criteri di imparzialità, correttezza e buona fede e di buona andamento della PA, ai quali l´esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi".
Pertanto, ha ritenuto illegittimo il trasferimento della docente perché non è avvenuto secondo il punteggio più alto, tenendo conto dell´ordine delle preferenze espresse nella domanda di mobilità.
In tal senso, si era espresso anche il GdL di Nocera Inferiore con ordinanza del 13.10.2016, nella quale così afferma:"Tale situazione evidenzia un chiaro errore dell´algoritmo ministeriale che ha stravolto l´ordine di preferenza in base al punteggio, finendo coll´assegnare sedi viciniore a docenti con punteggio inferiore rispetto ad altri docenti trasferiti in sedi di gran lunga più distanti dal luogo di residenza".
Si ricorda, a tal proposito, che il principio generale ed inderogabile di scorrimento della graduatoria nelle operazioni concorsuali, quale può ritenersi la procedura di mobilità, insieme agli altri elementi che concorrono alla formazione della graduatoria (ordine delle preferenze espresse, anzianità di servizio, titoli di servizio, situazioni familiari e personali dell´interessato) vincolano l´Amministrazione. Lo stesso C.C.N.I. dell´08.04.2016 all´art. 10 recita che "L´ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica".
Quindi questi errori commessi dal MIUR hanno palesato delle vere e proprie discriminazioni tra i docenti, in spregio dei principi costituzionali (artt. 97, 3, 30, 31, 37 Cost.) e della normativa vigente in materia, che possono trovare ristoro mediante tutela giurisdizionale*.
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Si allegano di seguito i testi delle ordinanze
di Redazione*
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