In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la Sesta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. 27968/2016, resa in esito all´udienza del 15/06/2016 depositata il 06/07/2016, ha affermato che il termine di un anno e sei mesi, previsto dall´art. 27, comma sesto, d. lgs. n. 159 del 2011, decorrente dal deposito dell´atto di impugnazione, entro il quale la corte di appello deve provvedere a pena di inefficacia della confisca disposta in primo grado, ha come riferimento finale la data del deposito del decreto motivato e non quella del deposito del dispositivo.
Sentenza allegata
Sentenza allegata
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