Di Redazione su Lunedì, 16 Maggio 2016
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Misure cautelari penali : obbligo del giudice di motivare attualità pericolo reiterazione reato

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale, con Sentenza 28 aprile 2016, n. 17663.
La Sezione, nel decidere il ricorso proposto dal P.M. avverso l´ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva annullato una misura cautelare emessa contro un imputato per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di diversi reati fine in materia di sostanze stupefacenti, ha avuto modo di spiegare che se le esigenze cautelari sono motivate dal pericolo della commissione e reiterazione dei reati, si rende necessario che nel provvedimento siano spiegate le ragioni non solo della concretezza del pericolo ma anche quelle dell´attualità.
In altri termini le esigenze cautelari devono fondarsi su un effettivo pericolo che l´imputato possa continuare a commettere altri delitti della stessa specie in un probabile e fondato arco di tempo prossimo.
Il principio espresso dai giudici del Supremo Collegio trova il suo indiscusso fondamento nella recente novella introdotta dalla legge 16 aprile 2015 n. 47 che ha modificato l´art 274 CPP lettere b) e c), estendendo il già previsto requisito dell´attualità della lettera a) in ordine al pericolo dell´inquinamento della prove, anche al pericolo di fuga e della reiterazione dei reati.
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