Di Redazione su Lunedì, 30 Aprile 2018
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Minorata difesa per reati "notturni", ecco quando si applica

I giudici della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15214 del 5 aprile 2018, hanno stabilito in presenza di quali condizioni concrete debba applicarsi la circostanza aggravante della minorata difesa prevista dall´art. 61 n. 5 c.p.
I giudici di legittimità hanno stabilito che non in tutti i reati commessi in orario notturno va applicata l´aggravante, ma solo in quelle ipotesi in cui secondo le circostanze oggettive del caso concreto sia stato accertato una effettiva minorata difesa della vittima causata proprio dalle circostanze di tempo in cui si è consumato il reato.

I Fatti
La vicenda processuale prende le mosse dalla sentenza con la quale l´imputato era stato condannato per il reato di tentato furto aggravato dalla c.d. minorata difesa ex art. 61 n. 5 c.p. in quanto i giudici della Corte di Appello di Trento avevano riconosciuto la sussistenza dell´aggravante sul mero dato che il reato si fosse consumato durante le ore notturne.
Avverso la citata sentenza veniva proposto ricorso per cassazione deducendo con il primo motivo la violazione e inosservanza erronea applicazione dell´art. 61 c.p., n. 5 e vizio di motivazione sul punto.

Secondo la difesa del ricorrente la Corte di Appello aveva riconosciuto la sussistenza dell´aggravante, sulla sola circostanza che il tentato furto fosse stato consumato nottetempo, senza considerare le particolari circostanze del caso concreto. Infatti da tali circostanze era emerso che il cugino della vittima che abitava al piano superiore dell´esercizio commerciale in cui era stata costa in essere la condotta, aveva avuto il pieno controllo della situazione.
Con il secondo e terzo motivo del ricorso si denunciava la violazione di altri profili di legittimità .



Ragioni della decisione
I giudici della Quarta Sezione Penale hanno ritenuto fondato il primo motivo del ricorso.
Innanzitutto hanno ricostruito lo scenario esistente sul punto, facendo presente che esistono due distinti orientamenti giurisprudenziali:
a) uno minoritario secondo cui la commissione di un furto in ora notturna integrerebbe di per sè gli estremi dell´aggravante della minorata difesa, a causa della ridotta vigilanza pubblica e per la minore possibilità della presenza di testimoni, sia per la mancanza della ordinaria vigilanza da parte del proprietario, elementi che comportano una minorazione delle difese del soggetto passivo (Sez. 4, n. 34354 del 08/07/2009, Perica, Rv. 24498801).
b) secondo un diverso orientamento, l´aggravante di cui all´art. 61 n. 5 va applicata solo quando il giudice di merito, caso per caso, abbia accertato situazioni che abbiano ridotto o comunque ostacolato, cioè reso più difficile, la difesa del soggetto passivo, pur senza renderla del tutto o quasi impossibile, agevolando in concreto la commissione del reato.
Secondo questo secondo orientamento " il tempo di notte avrà rilievo, secondo questa impostazione interpretativa, qualora concorrano ulteriori condizioni che abbiano effettivamente annullato o sminuito i poteri di difesa pubblica o privata (Sez.5, n.1917 del 18/10/2017, dep.2018, Bux, n.m.; Sez. 4, n. 53343 del 30/11/2016, Mihai, Rv. 26869701; Sez. 2, n. 3598 del 18/01/2011, Salvatore, Rv. 24927001; Sez. 1, n.10268 del 09/10/1996, Bertotti, Rv. 206117) ".

I giudici della Quarta Sezione, nel caso concreto, hanno optato per questo secondo orientamento, accogliendo così il primo motivo del ricorso.
Per tali motivazioni il provvedimento impugnato, limitatamente a tale primo motivo, è stato annullato con rinvio alla Corte di Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano affinchè riesamini compiutamente le condizioni in cui si è concretamente svolto il tentativo di furto.
Si allega sentenza

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