Di Carmela Patrizia Spadaro su Lunedì, 05 Ottobre 2020
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Mediazione in condomìnio a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo.

Riferimenti normativi: Art. 5 D.Lgs. n.28/2010 - Art. 63 disp.att. codice civile.

Focus: In ambito condomìniale si può ricorrere al decreto ingiuntivo per recuperare le somme dovute da condòmini morosi. Questi ultimi possono opporsi al decreto ingiuntivo con un'azione giudiziaria previo esperimento del procedimento di mediazione.In merito all'onere di attivarsi per la mediazione in seno al giudizio di opposizione ad un decreto ingiuntivo sono sorti in passato dubbi interpretativi per stabilire quale sia la parte sulla quale incombe tale onere. A dirimere la questione interpretativa in materia, in assenza di una norma chiara in tal senso, è intervenuta la sentenza n.19596 del 18/9/2020 della Corte di Cassazione, a sezioni unite, i cui principi si applicano a tutte le controversie per le quali la mediazione è obbligatoria, comprese le controversie in ambito condominiale.

Principi generali: Come accennato in premessa, si ricorre al decreto ingiuntivo in ambito condominiale specialmente in presenza di condòmini morosi. L'amministratore di condomìnio, ex art.1131 c.c., è il soggetto legittimato ad agire in giudizio, senza preventiva autorizzazione dell'assemblea condominiale, per riscuotere i contributi dovuti in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea. Egli può ottenere dal giudice un decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.63, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice civile, al quale il condòmino moroso può opporsi. Con l'opposizione si instaura un giudizio di cognizione nel cui ambito si innesta la mediazione.

I

Il legislatore ha previsto la mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, ai sensi dell'art. 5, c. 1-bis, D.Lgs. n. 28/2010, in merito a svariate materie tra le quali anche quella condominiale. Lo stesso art. 5 stabilisce, però, al comma 4, che le disposizioni dei commi precedenti riguardanti la mediazione obbligatoria "non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione". Nel procedimento di ingiunzione, in pratica, l'obbligo di mediazione preventiva non sussiste perché si tratta di un " accertamento sommario con prevalente funzione esecutiva", cioè di un procedimento caratterizzato da un contraddittorio differito il cui obiettivo è consentire al creditore di costituirsi rapidamente un titolo esecutivo. Solo dopo la decisione sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo sussiste l'obbligo di mediazione. Per anni si è dibattuto in giurisprudenza sul quesito se, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, l'onere di promuovere la procedura di mediazione sia a carico del creditore opposto o del debitore opponente. La Corte di Cassazione si era già pronunciata in passato, con la sentenza n.24629/2015, affermando che l'onere di proporre la mediazione grava sul debitore opponente interessato a proporre il giudizio di opposizione. Infatti, in mancanza di opposizione o in caso di estinzione del processo il decreto ingiuntivo acquista esecutorietà e diventa definitivo.

Tale decisione della Suprema Corte non ha posto fine al dibattito e alle incertezze interpretative della giurisprudenza di merito di parere contrario, tant'è che successivamente, con Ordinanza interlocutoria n.18741/2019, la terza sezione della Cassazione ha ritenuto di dover rimettere la questione alla decisione delle Sezioni Unite per porre fine ai contrasti interpretativi. Le Sezioni Unite della Suprema Corte si sono pronunciate recentemente con la sentenza n.19596 del 18/9/2020. I giudici di legittimità, a differenza della sentenza della Cassazione n. 24629/2015, hanno affermato che : << nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo >>. In particolare, poiché l'art. 5, comma 1-bis, stabilisce che "chi intende esercitare in giudizio un'azione" deve promuove la mediazione, con la sentenza in esame è stato affermato il principio di diritto secondo cui, relativamente alle materie soggette a mediazione obbligatoria, l'onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta, cioè sul creditore. Pertanto, tenendo conto delle conseguenze pratiche delle due diverse impostazioni interpretative e del diritto di difesa (che anche secondo la Corte Costituzionale non può essere eccessivamente compresso da esigenze deflattive del contenzioso), le Sezioni Unite hanno ritenuto maggiormente conforme ai principi costituzionali far ricadere sull'opposto le conseguenze del mancato avvio della procedura di mediazione. Come evidenziato dal Procuratore Generale della Cassazione, nel possibile conflitto tra principio di efficienza (e di ragionevole durata) del processo e la garanzia del diritto di difesa, quest'ultima deve necessariamente prevalere. Di conseguenza, l'inerzia del creditore che non si attiva per la mediazione porterà alla pronuncia di improcedibilità dell'opposizione al provvedimento monitorio e ad essa conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.

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