Di Rosalba Sblendorio su Giovedì, 19 Novembre 2020
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019

Mediazione civile, gratuito patrocinio, compenso avvocato ed esenzione dal contributo unificato

Inquadramento normativo: Artt. 9, 10, 74, 75 D.P.R. n. 115/2012; Art. 17, comma 5 bis, D.L.gs n. 28/2010.

Il patrocinio a spese dello Stato e la mediazione: Nel nostro ordinamento al cittadino non abbiente è assicurato il patrocinio a spese dello Stato:

«L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse».

Con riferimento alla mediazione, se questa è condizione di procedibilità della domanda, nel caso di in cui una delle parti si trova nelle condizioni di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, all'organismo di mediazione non è dovuta alcuna indennità. In tali ipotesi, tuttavia, detta parte «è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato».

Liquidazione del compenso dell'avvocato per l'assistenza del cliente non abbiente nella fase di mediazione: «L'attività professionale di natura stragiudiziale che l'avvocato si trova a svolgere nell'interesse del proprio assistito non è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in quanto esplicantesi fuori del processo» (Cass. civ. Sez. Unite, n. 9529/2013). 

Questa esclusione si estende anche all'attività svolta dal legale durante la fase di mediazione. Con la conseguenza che non è liquidabile all'avvocato il relativo compenso a spese dello Stato; compenso, questo, che che resta a carico del cliente. Tuttavia, occorre precisare che ove la fase di mediazione è seguita dalla proposizione dell'azione giudiziaria, la relativa attività dell'avvocato va ricompresa in questa azione anche ai fini della liquidazione del compenso a carico dello Stato (Cass. Sez. unite, n. 9529/13, richiamata da Cass. civ., n. 18123/2020).

La mediazione e l'esenzione dal contributo unificato: E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario. Esistono, però, cause di esenzione dal contributo. «La ratio delle esenzioni è orientata a un criterio di meritevolezza, in funzione di finalità di solidarietà sociale, connesse alla protezione di diritti strettamente personali». Tuttavia detto criterio non viene applicato, tenendo conto della sola qualità del soggetto che agisce in giudizio, perché in tale caso l'applicazione dello stesso risulterebbe «distonica rispetto alla tecnica utilizzata dal legislatore nella previsione delle ipotesi di esenzione, la quale procede attraverso l'individuazione dell'oggetto dei giudizi nei quali gli atti sono posti in essere, in base al criterio della particolare meritevolezza delle situazioni soggettive» (Corte Cost. n. 91/2015 in narrativa, richiamata da Cass. n. 16507/2020). Proprio in virtù di tale tecnica, tra i procedimenti interessati dall'esenzione dal pagamento del contributo unificato, è stato individuato anche quello di mediazione civile (Cass. n. 16507/2020).