Di Alessandra Garozzo su Giovedì, 02 Novembre 2017
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Cassazione: se il matrimonio è stato breve, non spetta alcun mantenimento

Tale binomio è stato chiaramente enunciato dai Supremi Giudici di Cassazione, sez. I Civile, che con Sentenza n. 25327/17, depositata il 25 ottobre, hanno precisato come nel caso di matrimonio di breve durata, non necessariamente brevissima, al partner di qualsiasi età, non sia dovuto alcun assegno divorzile.
Gli Ermellini hanno chiarito, seguendo l´inversione di rotta dagli stessi operata ultimamente in tema di assegno divorzile, che nel caso di coniugi che divorziano, in virtù del principio di autodeterminazione ed autoresponsabilità economica, l´assegno va riconosciuto all´ex solo nel caso in cui lo stesso non possa provvedere in maniera autonoma al proprio mantenimento, anche con riguardo alla sua situazione economico- patrimoniale, valutata in senso ampio.
Solo in tal caso riscontrata l´opportunità dell´"an" bisognerà svolgere un´ulteriore e successiva verifica in ordine al "quantum"dell´assegno.
In questa prospettiva un ruolo importante è rivestito anche dal dato relativo alla durata del matrimonio.
 
Nel caso di specie, infatti, la Corte rileva che vista la breve durata del matrimonio ed il considerevolissimo lasso di tempo intercorso tra la fine del legame coniugale e la richiesta in giudizio dell´assegno, cosa che fa presupporre un´autosufficienza economica della donna, probabilmente scemata negli anni a causa di scelte personali di quest´ultima, non può essere imposto all´ex alcun obbligo di mantenimento a favore del partner.
Per queste ragioni i Giudici di Piazza Cavour respingono il ricorso.
Si allega Sentenza.
Alessandra Garozzo
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