Di Alessandra Garozzo su Lunedì, 16 Ottobre 2017
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Marito "spendaccione": condotta irrilevante se compatibile al reddito.

A nulla rileva al fine della determinazione dell´assegno divorzile la condotta del coniuge che decide di darsi "alla pazza gioia".
L´acquisto di beni di lusso quali nel caso di specie un´immobile, un´auto di particolare valore ed una barca, non possono in alcun modo rilevare sugli equilibri precedentemente stabiliti in merito all´assegno dovuto al coniuge, ove tali acquisti si mostrino compatibili con le effettive possibilità economiche dell´ex.
Ciò è quanto emerso dall´Ordinanza della Cassazione – sezione VI -1, n. 23726 del 2017, depositata in data 10 ottobre, con la quale, i Supremi Giudici, confermando quanto statuito nei precedenti gradi di giudizio, hanno respinto la richiesta dell´ex moglie, volta a far intraprendere un´indagine tributaria a carico dell´ex marito sull´assunto di un´incompatibilità tra quanto dichiarato dallo stesso e le spese "pazze" dallo stesso affrontate.
Gli acquisti effettuati dal marito, seppure di ingente valore, secondo gli ermellini non contrastano con gli impegni assunti dal marito nei confronti dell´ex moglie e dei figli, dato che questi sembrano essere stati onorati in maniera piena e puntuale.
Giusta appare ai Giudici di piazza Cavour la decisione dei Giudici precedentemente aditi di ridurre l´assegno da 1800 euro a 1000 euro in considerazione dell´ulteriore impegno economico richiesto al marito di provvedere a tutte le spese relative all´immobile assegnato alla moglie nonché alla spese per l´istruzione dei figli, impegno tra l´altro assolto tramite versamento di assegno diretto a loro favore.
Nessun rilievo assume infine l´assunto della moglie volto a precisare come la stessa, nonostante le sue possibilità lavorative legate ad un brillante percorso di studi, abbia deciso di non lavorare per dedicarsi pienamente alla famiglia.
Tale valutazione va oltre il "petitum" e non può essere assolutamente oggetto della controversia in esame relativa solo al mutamento della situazione economica in ordine al precedente accordo di separazione.
Ordinanza allegata
Alessandra Garozzo
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