Di Rosalia Ruggieri su Mercoledì, 16 Dicembre 2020
Categoria: Famiglia e Conflitti

Marito incapace al momento delle nozze: matrimonio nullo anche se l’interdizione viene pronunciata successivamente

Con l'ordinanza n. 27564 dello scorso 2 dicembre, la VI sezione civile della Corte di Cassazione ha confermato la nullità di un matrimonio per l'accertata incapacità naturale del marito al momento delle nozze, respingendo le doglianze della moglie secondo cui l'azione di nullità era improponibile perché al momento della proposizione dell'azione, non era ancora intervenuto il giudicato sull'interdizione.

Si è difatti specificato che "la chiara ed univoca formulazione testuale dell'art. 119 c.c. stabilisce l'ininfluenza del giudicato preventivo se venga accertata - con giudizio insindacabile perché attinente al merito della decisione - che la condizione d'infermità mentale che ha determinato l'interdizione già esisteva al momento del matrimonio".

Nel caso sottoposto all'attenzione della Corte, il Tribunale di Catania, adito dagli eredi di un uomo, dichiarava la nullità del matrimonio contratto, a fine ottobre 2009, tra il proprio padre e la seconda moglie, per l'accertata incapacità naturale del marito al momento delle nozze, peraltro interdetto con sentenza del dicembre 2009, confermata in appello ed in Cassazione ai sensi dell'art. 119 c.c. 

 Proponendo appello, la moglie eccepiva l'improponibilità dell'azione di nullità perché, al momento della proposizione dell'azione, non era ancora intervenuto il giudicato sull'interdizione, formatosi nel 2013.

La Corte di Appello di Catania confermava la nullità del matrimonio civile.

A sostegno della decisione i giudici rilevavano come la donna era stata condannata in sede penale per circonvenzione d'incapace sia per la celebrazione del matrimonio che per i prelievi in contanti per oltre 150.000 Euro dal conto corrente del marito.

In relazione all'eccezione di improponibilità dell'azione di nullità, i giudici di merito la escludevano sul rilievo che, ai sensi dell'art. 119 c.c., il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato non solo qualora, al tempo del matrimonio, sia già intervenuta sentenza di interdizione passata in giudicato, ma anche quando – pur essendo l'interdizione stata pronunziata posteriormente – l'infermità esisteva al tempo del matrimonio.

Sul punto, i riscontri probatori erano univoci nel ritenere sussistente siffatta condizione, posto che la CTU espletata nel giudizio d'interdizione, prima delle nozze, aveva accertato lo stato di grave infermità mentale dell'interdicendo; ad analoghe conclusioni erano giunti i consulenti in sede penale.

 La moglie, ricorrendo in Cassazione, denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 119 c.c., deducendo come non si fosse formato il giudicato sull'interdizione prima della proposizione dell'azione di nullità del matrimonio.

La Cassazione non condivide la doglianza sollevata.

Gli Ermellini evidenziano la chiara ed univoca formulazione testuale della norma che stabilisce l'ininfluenza del giudicato preventivo se venga accertata - con giudizio insindacabile perché attinente al merito della decisione - che la condizione d'infermità mentale che ha determinato l'interdizione già esisteva al momento del matrimonio.

Con specifico riferimento al caso di specie, era stato accertato che la condizione d'infermità mentale che aveva ha determinato l'interdizione già esisteva al momento del matrimonio.

In particolare, la Corte d'Appello ha svolto un'indagine approfondita elencando la sequenza degli accertamenti e la sostanziale corrispondenza temporale tra la sentenza d'interdizione ed il matrimonio e la preventiva valutazione diagnostica del CTU rispetto alla data del matrimonio.
In conclusione, la Cassazione rigetta il ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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