Con la decisione n. 34 dello scorso 11 gennaio, il Tribunale di Savona, chiamato a pronunciarsi su una domanda volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha compiuto importanti precisazioni su come inquadrare le spese effettuate per il mantenimento dei figli, indicando espressamente quali sono le spese rientranti all'interno dell'assegno di mantenimento (in quanto considerate spese ordinarie) e quali, invece, soggette a rimborso (in quanto considerate spese straordinarie).
Così si è statuito che rientrano tra le spese ordinarie anche quelle dovute alla formazione universitaria, alle spese di semi-convitto in strutture scolastiche o alle cure necessarie a garantire assistenza al proprio figlio disabile; diversamente, sono straordinarie le spese legate all'acquisto di strumentazione elettronica, al conseguimento della patente o al pagamento di multe derivanti dalla violazione di norme del codice della strada.
Il Giudice di Savona ha prestato particolare attenzione agli aspetti economici del divorzio, considerati l'elevata conflittualità tra gli ex coniugi e il rapporto decisamente problematico tra il figlio minore ed il padre.
Così – considerati i redditi, lavorativi e non, percepiti dai coniugi e tenuto conto delle esigenze del minore desumibili dalla sua età – il Tribunale ha posto a carico del padre, a titolo di concorso al mantenimento del figlio, l'obbligo di corrispondere alla madre la somma di euro 400,00 mensili annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative.
Al fine di contenere qualsiasi litigio tra gli ex coniugi, in conformità con le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza maggioritaria, si è proceduto per ciascuna macro-area di spesa (scolastica, sanitaria e ludica) a individuare l'esatta delimitazione delle spese ordinarie.
In relazione alle spese attinenti al profilo scolastico/educativo, si è precisato che la frequenza scolastica da parte del minore non è qualcosa di eccezionale ed imprevedibile ma, al contrario, di obbligatorio e fondamentale; logico corollario di tale premessa è che entrano tra le spese ordinarie, anche se parametrate nell'arco di un anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l'acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell'abbigliamento per lo svolgimento dell'attività fisica a scuola.
Analogamente, non rientrano tra le spese di carattere saltuario e eccezionale o comunque imprevedibile ma, al contrario, sono assolutamente normali e durevoli nel tempo anche le eventuali e future spese per la formazione universitaria (tasse e libri scolastici), sicché anche queste devono intendersi quali spese ordinarie, tali da giustificare una richiesta di modifica in aumento dell'assegno periodico.
Anche le spese mensili per la frequenza scolastica con annesso semi-convitto sono spese ordinarie, in relazione al normale standard di vita seguito dal minore fino al momento della crisi familiare, con eventuale possibilità di aumentare l'assegno di mantenimento precedentemente disposto per far fronte a tale esigenza.
Diversamente è da dirsi per i viaggi studio all'estero, la partecipazione alle gite scolastiche e le ripetizioni scolastiche o gli sport che debbono essere ricondotte alla categoria delle spese straordinarie.
Relativamente alle esigenze sanitarie della prole, rientrano tra le spese ordinarie tutte le cure ordinarie, (quali le visite pediatriche, l'acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, visite di controllo routinarie), nonché tutte quelle necessarie a garantire cura ed assistenza al proprio figlio disabile (essendo, queste ultime, destinate a soddisfare i bisogni quotidiani del ragazzo in relazione alla specificità della sua situazione).
Diversamente dovranno essere qualificate come straordinarie, le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico, i trattamenti psicoterapeutici, i cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale od altro ed, infine, quanto erogato per acquistare un paio di occhiali da vista al minore o l'apparecchio ortodontico.
In relazione alle esigenze di svago – che i genitori, nei limiti della loro situazione economico - reddituale, sono chiamati a soddisfare – vanno generalmente ricomprese tra le spese straordinarie quelle legate all'acquisto di un computer o di un motorino, le somme necessarie per conseguire la patente di guida ed per pagare, successivamente, eventuali contravvenzioni dovute a violazione del codice della strada da parte dei figli.