Di Rosalia Ruggieri su Giovedì, 30 Giugno 2022
Categoria: Famiglia e Conflitti

Mantenimento figli maggiorenni: i genitori sono obbligati solidali?

Con l'ordinanza n. 18451 depositata lo scorso 8 giugno, la I sezione civile della Corte di Cassazione ha confermato la legittimità di una sentenza di appello con la quale, in relazione al una causa concernente l'obbligo di mantenimento per i figli maggiorenni ma non ancora autosufficienti, aveva escluso la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra gli ex coniugi.

Si è difatti precisato che "non sussiste il litisconsorzio necessario sostanziale, in quanto l'obbligazione fra i genitori non è neppure solidale, non potendo il figlio pretendere che da ciascuno di essi il dovuto".

Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, il Tribunale di Catania poneva a carico di un padre l'obbligo di versare, a favore dei due figli maggiorenni ma non autosufficienti, un assegno di mantenimento di euro 1.500,00.

L'uomo proponeva appello, eccependo la non integrità del contraddittorio e dolendosi per non essere stata chiamata in causa la ex coniuge.

La Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della decisione di primo gradoaccertato che l'uomo percepiva una pensione di Euro 1.800,00 mensili ed era titolare di un patrimonio mobiliare ed immobiliare, mentre la ex coniuge godeva solo dell' assegno divorzile – riduceva l'assegno di mantenimento per ciascuno dei due figli maggiorenni ad Euro 1.100,00 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie da essi sostenute. 

In relazione all'eccezione di non integrità del contraddittorio, la Corte dichiarava la non sussistenza di un litisconsorzio necessario.

Ricorrendo in Cassazione, l'uomo eccepiva violazione e falsa applicazione dell'art. 316 bis c.c.,

rilevando come entrambi i genitori sarebbero stati tenuti al mantenimento in relazione alle loro capacità: secondo il ricorrente, infatti, una volta ritenuta la debenza di una certa quota di assegno di mantenimento, essa doveva essere posta a carico di entrambi i genitori in proporzione alle rispettive sostanze.

Alla luce di tanto, il ricorrente rivendicava il suo diritto a chiedere la chiamata in causa dell'altro genitore, o almeno ad eccepire la non integrità del contraddittorio per poi provvedere ad ogni accertamento, nel contraddittorio con essa. 

La Cassazione non condivide le tesi difensive del ricorrente.

Gli Ermellini escludono che, in presenza della richiesta dell'assegno di mantenimento da parte dei figli maggiorenni, l'accertamento del quantum debba svolgersi nel contraddittorio di entrambi.

La Corte specifica che non sussiste il litisconsorzio necessario sostanziale, in quanto l'obbligazione fra i genitori non è neppure solidale, non potendo il figlio pretendere che da ciascuno di essi il dovuto.

Tuttavia, una volta individuata la misura dell'assegno di cui il figlio maggiorenne abbia eventualmente diritto di godere, il carico non può che reputarsi ripartito fra i genitori, in proporzione delle rispettive sostanze e possibilità.

A tal fine, il giudice del merito è quindi tenuto ad accertare, sia pure incidentalmente e senza forza di giudicato, i redditi di entrambi, per ripartire il peso dell'assegno a carico di ciascun genitore.

Con specifico riferimento al caso di specie, la Corte di appello aveva dato atto come la ex moglie fosse, a sua volta, destinataria di un assegno di mantenimento di Euro 1.800,00 disposto dal giudice della separazione; la sentenza in commento rileva, quindi, come fosse in re ipsa che il solo obbligato fosse il padre e che l'intera misura fosse da porsi a carico del medesimo.

In conclusione, la Cassazione rigetta il ricorso. 

Messaggi correlati