Inquadramento normativo: art. 30 Costituzione, artt. 147 e seguenti c.c.
Quando spetta: fino a quando i figli maggiorenni non iniziano a svolgere un'attività lavorativa che permetta loro di raggiungere l'indipendenza economica; si vuole garantire agli stessi di conservare – se possibile – l'ambiente, le abitudini, le consuetudini familiari, non percependo eccessivamente il divario anche economico tra la nuova situazione e quella precedente alla separazione.
Cosa comprende: così come avviene per i figli minorenni, il mantenimento ha un contenuto ampio, tale da ricomprendere sia le spese ordinarie della vita quotidiana (vitto, abbigliamento, ecc.) che quelle relative all'istruzione e persino quelle per lo svago e le vacanze.
Come si determina: occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, tenendo conto sia dei loro redditi che degli altri elementi di ordine economico in grado di incidere sulle condizioni delle parti; altri elementi da considerare sono i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le esigenze attuali del figlio (anche sotto il profilo dell'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, dell'assistenza morale e dell'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione).
Chi può richiederlo: ferma restando la possibilità per il figlio maggiorenne di intentare un'azione autonoma per ottenere il riconoscimento del diritto al mantenimento da uno o entrambi i genitori, un aspetto controverso è quello relativo alla possibilità per il figlio di intervenire nel giudizio di separazione o divorzio pendente tra i propri genitori.
Sebbene in qualche pronuncia (Cass. n. 18844/2007; n. 23590/2010) la Cassazione ha ammesso l'intervento del figlio nel giudizio di separazione, resta maggioritario l'orientamento che attribuisce legittimazione, concorrente o straordinaria, al coniuge convivente ad agire iure proprio nei confronti dell'altro genitore per richiedere il versamento dell'assegno, sempre che il figlio non abbia già intentato un'azione autonoma (Cass. n. 9238/1996; n. 11320/2005; n. 359/2014; n. 921/2014; n. 1805/2014).
La richiesta è rivolta al giudice e presuppone la coabitazione, ovvero un collegamento stabile con l'abitazione del genitore; non è necessaria la coabitazione quotidiana, potendo il figlio allontanarsi per motivi di studio o di lavoro; se, invece, il figlio si trasferisce stabilmente in un'altra città, il genitore non più convivente perde la legittimazione a richiedere l'assegno.
Indipendenza economica: raggiunta la stessa, cessa l'obbligo di mantenimento. L'indipendenza non si raggiunge necessariamente trovando impiego, perché -sebbene non sia indispensabile un lavoro stabile, potendo il mantenimento cessare in caso di contratti a termine (Cass. n. 13354/2017) – è tuttavia necessario che il maggiorenne riesca a trovare un'occupazione tale da consentirgli un reddito corrispondente alla sua professionalità e ad un'appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento, adeguata alle sue attitudini ed aspirazioni (ex multiis, Cass. n. 1773/2012 e 1779/2013). La giurisprudenza ha ritenuto, ad esempio, che non fosse esonerato dall'obbligo il genitore del figlio con laurea triennale (Cassazione n. 10207/2017), né il padre di un ragazzo che aveva costituito un nuovo nucleo familiare, non ancora autonomo e finanziariamente indipendente (Cass. n. 1830/2011).
Esclusione: l'obbligo di mantenimento cessa se il mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica sia causato da negligenza o dipenda da fatto imputabile al figlio, il quale, ad esempio, opponga rifiuto ingiustificato alle opportunità di lavoro offerte ovvero dimostri colpevole inerzia prorogando il percorso di studi senza alcun rendimento.
Grava sul genitore obbligato che voglia ottenere l'esonero dall'obbligo di mantenimento dimostrare l'inerzia e/o la colpa del proprio figlio o il raggiungimento dell'indipendenza economica (Cass. n. 30540/2017).
Venuto meno il presupposto del mantenimento, per il raggiungimento della piena autosufficienza economica, la sopravvenienza di circostanze ulteriori che determinano l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico non fa risorgere l'obbligo potendo sussistere al massimo, in capo ai genitori, un obbligo alimentare (Cass. n. n. 1585/2014).
Focus: mantenimento per i maggiorenni disabili: per questi soggetti, i genitori hanno gli stessi doveri che hanno nei confronti dei figli minori; il genitore obbligato è tenuto a versare l'assegno anche senza la necessità di una esplicita richiesta da parte del figlio maggiorenne o dell'altro coniuge.
Se il figlio svolge un'attività lavorativa anche minima o percepisce una pensione di invalidità o un'indennità di accompagnamento sufficienti a far fronte alle sue necessità, può avere comunque diritto ad un assegno di mantenimento, da commisurare al tenore di vita goduto prima della separazione dei genitori.