I giudici della VI Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10906 del 6.03.2017 hanno stabilito che nel reato di maltrattamenti in famiglia previsto dall´art. 572 c.p., possono essere concesse le attenuanti generiche di cui all´art. 62-bis c.p.ai quei genitori che, a causa della loro inadeguatezza etno-culturale e per la loro oggettiva incapacità a gestire i comportamenti "irrequieti" del proprio figlio minore, abbiano inteso correggerlo sul piano educativo attraverso punizioni corporali.
La decisone della Corte di Cassazione prende le mosse dal caso di due genitori originari di un paese del nord africa che per avere messo in atto, a danno del loro figlio minore, una serie di punizioni corporali a scopo educativo e per "correggere" alcuni suoi comportamenti oppositivi e provocatori, erano stati chiamati a rispondere penalmente del reato di maltrattamenti in famiglia.
Il Gup li aveva condannati entrambi a mesi sei di reclusione riconoscendo loro la diminuzione della pena per la scelta del rito abbreviato e le attenuanti generiche di cui all´art. 62 bis c.p proprio in considerazione della inadeguatezza culturale degli autori del reato .
Avverso tale decisione proponeva ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia denunziando il vizio di violazione di legge per mancanza di motivazione in relazione alle riconosciute circostanze attenuanti generiche. Nella sentenza impugnata secondo il ricorrente non sono stati indicati gli elementi giustificativi della decisione in quanto per la concessione delle citate attenuanti è necessario non solo accertare la mancanza di elementi ostativi, ma occorre verificare in concreto la esistenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento.
I giudici della VI Sezione hanno rigettato il ricorso in quanto considerato infondato, infatti nella sentenza in commento hanno fatto rilevare che il Gup nel motivare la sentenza di primo grado sul punto, non ha usato formule stereotipe né argomenti contraddittori. A tal fine dicono i giudici della Corte " la sentenza impugnata ha evidenziato la inadeguatezza etno-culturale degli imputati - che li induceva a ritenere consentite punizioni corporali che nel paese di origine non costituiscono illecito - ma, soprattutto, la incapacità culturale degli imputati di rendersi conto della patologia (iperattività e disturbo dell´attenzione) poi diagnosticata al minore in occasione del suo affidamento ad una struttura protetta, in seguito alla emersione dei fatti del presente procedimento e la loro conseguente incapacità di gestirne comportamenti oppositivi e provocatori che venivano erroneamente ricondotti ad aspetti caratteriali che si proponevano di contenere con metodi, certamente non consentiti ed erroneamente ritenuti educativi."
Per tali ragioni, poiché nella sentenza impugnata sono presenti gli elementi giustificativi della concessione delle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto infondato il ricorso proposto dal Procuratore Generale e rigettandolo.
Si allega sentenza
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