Con la sentenza n. 22248 dello scorso 7 giugno, la VI sezione penale della Corte di Cassazione, ha confermato una condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia inflitto ad uno uomo che, nel corso di una breve convivenza, aveva commesso plurimi episodi di violenze e minacce.
Si è difatti specificato che è configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia anche in presenza di un rapporto di convivenza di breve durata, instabile e anomalo, purché sia sorta una prospettiva di stabilità e un'attesa di reciproca solidarietà.
Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dall'esercizio dell'azione penale nei confronti di un uomo, accusato del reato di maltrattamenti in famiglia commesso in danno della propria compagna, con la quale aveva convissuto per qualche settimana.
In particolare, la persona offesa – dopo essere stata strattonata in strada dal compagno – lo denunciava per i plurimi episodi di maltrattamenti ricevuti, consistiti in reiterate offese, minacce e lesioni personali.
Il giudice per le indagini preliminari di Foggia disponeva la custodia cautelare in carcere dell'uomo; il Tribunale del riesame di Bari confermava l'ordinanza.
Ricorrendo in Cassazione, l'indagato eccepiva violazione e erronea applicazione della legge penale per essere stato ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 572 c.p. in assenza di una abitualità della condotta, avendo la persona offesa riferito di singoli episodi, peraltro intervallati da periodi di pacifica convivenza. La difesa dell'uomo evidenziava, inoltre, l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di maltrattamenti tra conviventi, in quanto l'ultimo fatto denunciato si era verificato quando la convivenza era già cessata da tempo, sicché non poteva rientrare nella contestazione di cui all'art. 572 c.p..
La Cassazione non condivide la censura prospettata.
La Corte ricorda che è configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia anche in presenza di un rapporto di convivenza di breve durata, instabile e anomalo, purché sia sorta una prospettiva di stabilità e un'attesa di reciproca solidarietà.
Con specifico riferimento al caso di specie, la Corte distrettuale aveva evidenziato come, tra le parti era intercorso un sia pur breve periodo di convivenza, nel corso del quale si erano verificati plurimi episodi di offese e gravi minacce, nell'ambito di un contesto improntato ad un generale clima vessatorio e di sopraffazione ai danni della persona offesa.
Dall'istruzione probatoria era, inoltre, emerso come tra l'indagato e la compagna non fosse mai intervenuta una reale ed effettiva interruzione del rapporto sentimentale, né della convivenza, in quanto la coppia aveva mantenuto rapporti telefonici e concordava di trascorrere assieme il fine settimana: alla luce di tanto, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che il rapporto sentimentale esistente, per quanto conflittuale, fosse improntato quanto meno ad una prospettiva di stabilità, interrotta essenzialmente per effetto delle reiterate condotte illecite.
Alla luce di tanto, la Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.