Inquadramento normativo: D.L. 151/2015; D.M. 16/2016; circolare INPS 95/2016; messaggio INPS n. 1399/2018; D.M. 206/2017.
Malattia: quando si verifica unevento morboso che determina l'incapacità temporanea al lavoro, inteso come mansione specifica, il lavoratore – previa la presentazione di idonea certificazione medica (con uno o più certificati) trasmessi telematicamente dal medico – può assentarsi al lavoro per malattia, percependo dall'INPS l'indennità economica di malattia, in sostituzione della retribuzione, per il periodo stabilito dalla legge e dai contratti collettivi.
Visita fiscale: si tratta degli accertamenti medici previsti dall'articolo 5 della legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), ai sensi del quale il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
La visita fiscale viene predisposta dal datore di lavoro o dall'INPS per la verifica dell'effettivo stato di malattia del dipendente durante il periodo coperto dall'indennità sostitutiva di malattia INPS; la richiesta deve essere inoltrata entro le 11:30 del giorno precedente al giorno di richiesta della visita.
Il medico fiscale dell'Inps ha il dovere di verificare le condizioni fisiche del paziente e di analizzare la patologia riportata all'interno del documento di malattia; all'esito della visita il medico potrà protrarre la diagnosi di 48 ore, variarla e sollecitare il dipende a sottoporsi ad un controllo specialistico. Inoltre, se si rende conto che il lavoratore è guarito può disporre il rientro anticipato a lavoro.
Durante le fasce di reperibilità il lavoratore – sia pubblico che privato – è tenuto ad essere reperibile presso il domicilio indicato nel certificato medico di malattia.
Polo Unico Inps: è l'ente predisposto a gestire i controlli della malattia di tutti i dipendenti, con espressa innovazione di quanto in passato avveniva nel settore pubblico, per i quali invece se ne occupava la ASL; per il personale delle Forze Armate, di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le visite fiscali rimangono di competenza delle singole amministrazioni di appartenenza. I controlli a campione vengono predisposti secondo un algoritmo, il quale individua i casi a rischio in cui bisogna inviare prontamente il controllo del medico.
Orari di reperibilità: sono orari attivi tutti i giorni della settimana, comprese le giornate non lavorative, i festivi, i prefestivi e i weekend. Le fasce orarie, salvo qualche variazione prevista nel CCNL di riferimento, cambiano a seconda che i lavoratori siano dipendenti pubblici o privati e, in particolare:
- il lavoratore del pubblico impiego può ricevere una visita fiscale dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00;
- il lavoratore privato può ricevere una visita fiscale dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.
A differenza che nel passato, oggi la visita fiscale può essere disposta più volte nello stesso giorno, così da accertare che il dipendente sia ancora malato.
Esenzioni: il vincolo di reperibilità decade in caso di infortunio sul lavoro, gestazione a rischio o nel caso di terapie che richiedono ricovero, anche in day hospital. Inoltre, altri casi di esenzione dalle visite fiscali variano a seconda che il lavoratore sia privato o dipendente pubblico.
In particolare, il decreto del Ministero del lavoro e della salute n. 16/2016 prevede che non è tenuto a rispettare la fascia di reperibilità il dipendente privato, non iscritto alla gestione separata, la cui malattia derivi da patologie gravi che richiedono terapie salvavita (ad es. cure chemioterapiche) o da stati patologici sottesi o connessi ad una situazione di invalidità riconosciuta che ha determinato una riduzione della capacità lavorativa, in misura pari ad almeno il 67%. La patologie soggette ad esenzione dalla reperibilità devono essere comprovate mediante idonea documentazione rilasciata dalle Strutture Sanitarie competenti, la quale deve riportare sia il tipo di patologia da cui è affetto il lavoratore che le terapie a cui deve sottoporsi.
Per i dipendenti pubblici, il d.lgs. 206/2017 statuisce che l'obbligo di reperibilità non vige per coloro che: sono affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita (ad es. chemioterapia, dialisi e le altre indicate nell'art. 10 del d.l. 15 settembre 2000); sono assenti per malattia dipendente da causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto; abbiano uno stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
A differenza del passato, nessuna esenzione è prevista per il dipendente pubblico in caso di malattia professionale.
Focus: la giurisprudenza considera motivo di esenzione il doversi sottoporre ad a degli accertamenti specialistici negli orari di reperibilità, sempre che la visita non può avvenire in altri orari.
Analogamente, il lavoratore è giustificato per l'assenza durante la fascia di reperibilità se si deve sottoporre a iniezioni o trattamenti medici inerenti alla malattia che ha comportato l'assenza dal lavoro; per il ritiro di radiografie connesse al certificato medico; per sottoporsi a trattamenti dentistici urgenti; per recarsi in farmacia.
Inoltre, negli ultimi anni la giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità di non rispettare gli orari delle visite fiscali anche a coloro che devono svolgere attività di volontariato (se non pregiudica il loro stato di salute) o a chi deve far visita ai parenti in ospedale, se gli orari di apertura del reparto coincidono con la fascia di reperibilità.
Procedura: per aver diritto all'esenzione, il lavoratore deve presentare al datore di lavoro tutta la documentazione sanitaria che comprovi il caso di esenzione; al datore va presentato anche il certificato medico di malattia che giustifica l'assenza da lavoro, con l'indicazione della causa di esenzione e della patologia che rientra nel regime di esclusione dell'obbligo di reperibilità dal regime di visite.
Sanzioni:in caso di mancata reperibilità o di rifiuto a sottoporsi a visita negli orari di reperebilità è prevista una sanzione consistente nell'interruzione dell'indennità di malattia. Più nel dettaglio, i primi 10 giorni di malattia non vengono retribuiti al 100%; per i giorni seguenti invece la retribuzione scende al 50%.
Il dipendente ha 15 giorni di tempo per giustificare la propria assenza dal domicilio negli orari delle visite fiscali, sempre se ricorre uno dei casi di esenzione dalle visite fiscali indicati dalla legge e dalla giurisprudenza degli ultimi anni; in caso di assenza giustificata, si evitala sanzione.