Di Piero Gurrieri su Venerdì, 09 Marzo 2018
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Cassazione: "Vietato al giudice ridurre importo onorari senza puntuale motivazione, Clienti tenuti a pagare a prescindere da statuizioni giudiziali"

Diciamo la verità, diciamola fino in fondo. Non è raro, nell´esperienza forense, imbattersi in comportamenti del tutto arbitrari di alcuni giudici, soprattutto di merito, i quali, sentendosi consapevolmente o meno investiti di una sorta di mandato a fare quello che si vuole, dispongono come cosa propria e spesso senza alcuna motivazione in un senso o nell´altro, dei compensi spettanti agli avvocati a fronte dell´attività giudiziale, molto spesso decurtandoli in maniera significativa, a prescindere da una loro conclamata adeguatezza, anche riscontrata per tabulas rispetto ai tariffari forensi. o addirittura, a comportamenti ancor più incomprensibili, come nel caso in cui, adito un giudice
perché affermi l´obbligo del cliente di pagare il proprio patrono per le prestazioni da questo ultimo effettuate, un avvocato si senta rispondere dal giudice che, considerato che con sentenza è stata disposta la compensazione delle spese, nessun diritto sussiste in capo al legale!
 


 
Questi comportamenti, indecorosi quando non manifestamente arroganti, fortunatamente perpetrati da una minoranza, saranno da questo momento in poi, così è lecito auspicare, un po´ più rari, grazie ad una sentenza, quella odiernamente in commento, della Suprema Corte di cassazione, che sembra aver posto un riparo ad una prassi che non esitiamo a definire di malcostume.
I giudici della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione con l´ordinanza n. 5224 del 6 marzo 2018, hanno ribadito il principio secondo cui l´onorario all´avvocato va pagato a prescindere dalla decisione del giudice sulle spese legali.


I Fatti
Con ricorso ex art. 28 della L. 13 aprile 1942, n. 794, l´avvocato X chiedeva al Tribunale di Nocera Inferiore la liquidazione dei compensi per l´attività professionale svolta in favore dei propri clienti nell´ambito di due controversie civili. Il primo giudizio era stato definito con sentenza dal medesimo Tribunale e il secondo proseguito da diverso difensore, a seguito della revoca del mandato conferito all´avvocato ricorrente.
Si costituivano in giudizio i due clienti deducendo la congruità della liquidazione disposta all´esito dei giudizi nei quali il ricorrente aveva svolto la sua attività professionale. Il ricorso proposto dall´avvocato veniva rigettato dal Tribunale adito in quanto quel giudice riteneva che la liquidazione disposta dal giudice fosse stata eseguita in base allo scaglione di valore della causa e scaturisse da una compensazione parziale.
Avverso questa decisione del Tribunale l´avvocato ricorreva in cassazione deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 2223 e 2697 c.c., 1, 2, 4 e 5 del d.m. n.127/2004, in relazione all´art. 360, comma 1, n. 3 e comma 4 . L´avvocato sosteneva cioè che il Tribunale era incorso in error iuris disponendo la liquidazione dei compensi professionali in misura inferiore agli onorari minimi ed ai diritti predeterminati e fissi.

Il Tribunale aveva errato in quanto aveva aderito alle prospettazioni dei resistenti, ritenendo che gli importi dovuti dai clienti dell´avvocato X corrispondessero all´importo a lui spettante secondo la liquidazione operata nel giudizio di merito.
Le ragioni della decisione
I giudici di legittimità della Sesta Sezione Civile hanno ritenuto che il ricorso meritasse accoglimento. Infatti l´ordinanza impugnata emessa dal Tribunale è stata giudicata errata nella parte in cui si era ritenuto che la liquidazione fosse stata "eseguita sulla scorta del corretto scaglione di valore", liquidando i diritti e gli onorari in misura inferiore rispetto ai minimi previsti dalle tabelle A e B di riferimento allegate al d.m. 127/2004.
Tra l´altro il Tribunale -hanno aggiunto i giudici di legittimità - non ha fornito alcuna motivazione in ordine "alla riduzione o esclusione delle singole voci indicate nella nota prodotta, discostandosi dal principio, più volte affermato in proposito dalla stessa Corte (cfr. Cass. n. 3961/2016; n. I 0966/2012; n. 27804/2008), secondo cui il giudice, nel ridurre l´ammontare dei diritti e degli onorari richiesti dalla parte in modo specifico e dettagliato, ha l´obbligo di indicare il criterio di liquidazione adottato e le ragioni della riduzione, onde consentire all´interessato di individuare e denunziare in modo specifico le eventuali violazioni della legge o della tariffa."

Infine i giudici di legittimità hanno fatto evidenziare che l´ordinanza impugnata era errata nella parte in cui "ha espressamente tenuto conto della parziale compensazione delle spese operata in sentenza. Infatti tale aspetto investe il rapporto processuale fra le parti e non quello sostanziale frale stesse ed i rispettivi difensori (Cass., 9633/2010; 3996/2010; 11065/1994), mentre il cliente è tenuto al pagamento degli onorari nei confronti dell´avvocato indipendentemente dalla statuizione del giudice sulle spese giudiziali."
 


 
Per tali ragioni il ricorso è stato accolto in pieno.
Si allega ordinanza
Avv. Pietro Gurrieri
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