Riferimenti normativi: Art. 4, c. 1, D.L. n. 119/2018, convertito con L. n. 136/2018.
Focus: Il decreto legge n.119/2018 ha introdotto una sorta di condono di mini-cartelle per debiti tributari fino 1.000,00 euro con annullamento e stralcio automatico dei ruoli. La normativa si applica ai singoli carichi risultanti da ciascuna cartella esattoriale o alla sommatoria di essi?
Principi generali: Lo stralcio automatico dei debiti a ruolo è stato introdotto dal decreto legge n. 119/2018, convertito con modificazioni nella legge n. 136/2018 (decreto fiscale 2019), per i debiti tributari che non superano l'importo di euro 1.000,00 affidati agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2010. In particolare, l'art. 4, comma 1, del D.L. nr. 119 del 2018, convertito con modificazione dalla legge nr. 136 del 2018 dispone: «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'art. 3 (id est: di definizione agevolata), sono automaticamente annullati [...]».
In merito al carico da annullare, ai sensi e per gli effetti della citata norma, si è posto il problema interpretativo se il limite di valore del debito (mille euro) deve essere riferito alle singole voci risultanti da ciascuna cartella esattoriale oppure alla loro sommatoria. Sulla questione la Corte di Cassazione, pronunciatasi più volte negli anni passati, si è nuovamente espressa con la recente sentenza n. 24853 del 17 agosto 2022. Nel caso di specie, il giudice di appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato l'opposizione proposta dal contribuente avverso la cartella esattoriale emessa nei suoi confronti per il pagamento dell'importo complessivo di euro 777,66 (oltre euro 5,88 per spese di notifica) a titolo di omesso versamento dei contributi dovuti alla Gestione Commercianti, per l'anno 2009, e somme aggiuntive. Avverso la sentenza l'erede del contribuente ha proposto ricorso per Cassazione nei confronti dell'Inps che, a sua volta, ha presentato controricorso. I giudici di legittimità hanno motivato la loro decisione richiamando, nel caso di specie, due precedenti orientamenti della Cassazione in materia.
In particolare, secondo un orientamento (Cass. Ordinanza n. 11817/2020) lo stralcio opera automaticamente, anche in assenza di istanza di annullamento del contribuente, quando il singolo carico affidato all'agente della riscossione non supera l'importo di mille euro. Per "singolo carico affidato", deve intendersi la singola partita di ruolo, e cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori, quindi vi rientrano le cartelle anche di importo complessivo superiore a detto valore. Invece, secondo altro orientamento (Cass. Ordinanza n.17988/2020, Ordinanza n. 20254/2021), affinché possa aversi l'annullamento automatico, il debito (mille euro) non deve essere riferito ai singoli carichi risultanti da ciascuna cartella esattoriale ma alla sommatoria di essi e, se i debiti sono di diversa natura, al valore complessivo dei carichi omogenei. Nel caso in esame, la Corte di Cassazione, stante l'importo complessivo della cartella notificata il 27 marzo 2010 era di euro 776,66, ha ritenuto che operava il meccanismo dell'annullamento automatico del carico contributivo delineato dalla norma di legge. Di conseguenza, ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere.