Di Carmela Patrizia Spadaro su Lunedì, 04 Maggio 2020
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Liti condominiali e riparto delle spese legali

Riferimenti normativi: Artt.1123 - 1132 c.c. 

Focus: Il condomìnio ha la capacità di stare in giudizio sia nelle liti interne nei confronti del singolo condòmino che nelle liti esterne nei confronti di terzi. Quali sono gli effetti della soccombenza in giudizio al fine del riparto delle spese legali tra i condòmini?

Principi generali: In generale, si può dire che nell'ambito delle liti in cui il condomìnio è parte attiva, è necessaria la preventiva convocazione e l'autorizzazione dell'assemblea all'azione giudiziaria ed alla nomina di un legale di fiducia del condomìnio. A tale regola è fatta eccezione per i casi, inerenti alle proprie attribuzioni (es. riscossione crediti condominiali mediante decreto ingiuntivo di pagamento), in cui l'amministratore, quale legale rappresentante dei condòmini, può agire in giudizio senza preventiva autorizzazione assembleare (art.1130, comma 1, cod.civ.). Premesso ciò, ci si chiede spesso in che misura vengono ripartite le spese legali tra i condòmini, in seguito all'instaurarsi di un contenzioso condominiale, specie in caso di soccombenza in giudizio.

Si può affermare, in generale, che, nel caso in cui l'assemblea condominiale autorizzi e deliberi l'instaurarsi di una azione giudiziaria da parte del condomìnio, le relative spese legali vadano ripartite, in generale, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, secondo i criteri indicati dall'art. 1123, comma 1, cod.civ., così come per la consulenza stragiudiziale, salvo diversa convenzione. In tal caso tutti i condòmini devono partecipare al pagamento delle spese (a meno che si tratti di una spesa riguardante un condomìnio parziale), ai sensi dell'art. 1123, comma 1, c.c.

Al riguardo, ulteriori precisazioni in materia sono state fatte dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.4259/2018 che, riconoscendo il principio contenuto nell'art.1123, comma 1, cod.civ., ha precisato che esso è applicabile anche nel caso in cui vi sia stata una condanna giudiziale definitiva del condomìnio che ha instaurato il giudizio.

Qualora la controversia intercorre tra condomìnio ed un condòmino ed il condòmino sia soccombente, nella ripartizione per millesimi delle spese legali a carico del condomìnio non deve essere computata la quota del condòmino vincitore, a pena di nullità della delibera assembleare che disponga il pagamento delle spese anche a carico del singolo condòmino vittorioso, non trovando applicazione analogica l'art. 1132 c.c.(che disciplina il dissenso dei condòmini rispetto alle liti) e l'art.1101 c.c. (che regola il riparto in quote uguali dei partecipanti alla comunione), (Cass. Sez. 2, 18/06/2014, n. 13885; Cass. civ. 23/1/2018, n. 1629)

Cioè, si è ritenuto che sia affetta da nullità e, quindi, sottratta al termine di impugnazione previsto dall'art.1137 c.c., la deliberazione dell'assemblea condominiale che incida sui diritti individuali di un condòmino, come quella che ponga anche a suo carico le spese del legale del condomìnio per una procedura iniziata contro di lui. In sostanza tale delibera, essendo nulla, potrà essere impugnata senza limiti di tempo. Quindi, il condòmino che assume il ruolo di controparte del condomìnio non può essere tenuto a sopportare pro-quota l'obbligo di contribuire alle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del legale e del consulente tecnico di parte nominati nel processo.Infatti, in tal caso, si tratta di spese per prestazioni rese a tutela di un interesse opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino.