Di Giovanni Di Martino su Martedì, 22 Ottobre 2019
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Liquidazione onorario avvocato quando difende contro più parti: ecco la decisione del S.C.

 Con l'ordinanza n. 21906 del 15 ottobre 2019 la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito il principio secondo cui il giudice chiamato a liquidare le spese legali in un giudizio che ha trattato, non è obbligato ad applicare l'art. 3 della tariffa professionale del D.M. n. 127 /2004 in quanto esercita una mera facoltà discrezionale.

I Fatti

La Corte di appello di Catanzaro aveva rigettato l'impugnazione proposta da un avvocato avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, che aveva rigettato la domanda proposta dallo stesso nei confronti del Comune di Cosenza con la quale aveva richiesto il riconoscimento dei propri compensi professionali per una attività di difensiva svolta in favore dello stesso Comune, quantificati in oltre 200 mila euro.

L'avvocato aveva patrocinato il Comune in un procedimento penale a carico di più imputati, ove si era costituito parte civile.

Il Tribunale aveva riconosciuto all'avvocato compensi ammontanti a 15.000 euro circa. La Corte di appello rigettò l'impugnazione proposta sostenendo che l'attività processuale del professionista doveva ritenersi provata sulla base e con riferimento agli atti indicati nell'attestazione rilasciata dal cancelliere del Tribunale; e che in applicazione della tariffa professionale approvata con D.M. 5.4.2014 il compenso ammontava a euro 9.820,00 per onorari ed euro 5.086,00 per diritti e così complessivamente ad euro 14.906,00. 

 Il ricorrente proponeva così ricorso per cassazione deducendo due motivi: con il primo motivosu cui non ci soffermeremo più di tanto in questa sede, denunciava la violazione dell'art91 cod. proc. civ. della legge n. 1051 del 1957 e della tariffa professionale di cui al D.M. 5.4.2004, articolando diverse censure; con Il secondo motivo di ricorso denunciava la violazione dell'art. 3 della Tariffa penale, per avere la Corte omesso di considerare il numero delle parti in giudizio.

Con questa censura il ricorrente si lamentava del fatto che il giudice di merito non aveva considerato che il processo penale ove aveva prestato la propria attività difensiva riguardava 13 imputati per cui la sentenza impugnata avrebbe disapplicato le disposizioni che prevedono l'aumento del compenso del 10% per ciascuna parte in giudizio fino a 10 e del 5% per le parti ulteriori.

 Motivazione.

Il primo motivo di ricorso è stato accolto parzialmente dai giudici di legittimità.

Il secondo motivo di ricorso è stato dichiarato infondato dalla Corte in quanto " I' art. 3 invocato dal ricorrente prevede non l'obbligo ma solo la facoltà del giudice di aumentare il compenso dovuto all'avvocato il quale difenda una parte contro più parti, sempre che la prestazione comporti l'esame di particolari situazioni di fatto e di diritto. Trattandosi di facoltà discrezionale rimessa al giudice di merito, il suo esercizio, in senso sia positivo che negativo, non è sindacabile dinanzi al giudice di legittimità."

Per le motivazioni spiegate i giudici di legittimità decidendo nel merito, hanno riconosciuto in favore del ricorrente, in aggiunta a quanto già liquidato dalla Corte distrettuale, l'importo ulteriore di euro 1.747,00 (1.386,00 + 361,00) e rigettato il secondo motivo di ricorso.

Si allega sentenza