Il principio è stato ribadito dalla IV Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con Sentenza n. 7419 del 2016, depositata in data 14 aprile 2016.
Con tale pronuncia, i Supremi Giudici, richiamando la propria giurisprudenza, hanno ancora una volta puntualizzato che nel caso di licenziamento irrogato per giusta causa i Giudici sono chiamati ad operare un analisi molto attenta delle circostanze concrete che hanno portato all´irrogazione di tale provvedimento espulsivo.
Una giusta causa di licenziamento può quindi sussistere, secondo la Sezione, soltanto qualora ricorrano gli elementi necessari.
Nella fattispecie, i fatti contestati al lavoratore non sono stati ritenuti sufficienti ad integrare la detta "gravità". Tale, infatti, non è stata ritenuta dai Supremi Giudici la bugia detta dal lavoratore per giustificare un proprio ritardo. Ciò, in quanto tale condotta non è indubbiamente un fatto tale da far venir meno in maniera definitiva ed irrimediabile l´elemento fiduciario che regge il rapporto di lavoro, tanto più quando non sia stato in alcun modo dimostrata la presenza, nel comportamento del dipendente, di un elemento intenzionale.
Censurata, quindi, la sentenza del giudice di merito, che, nel caso de quo, non era stata fondata su una analisi preliminare approfondita, non avendo quel giudice congruamente ed opportunamente valutato se ricorresse l´elemento intenzionale nè tanto meno la specifica gravità del fatto addebitato.
Ciò detto il licenziamento così irrogato secondo i Supremi Giudici di Piazza Cavour non è stato ritenuto legittimo.
Con tale pronuncia, i Supremi Giudici, richiamando la propria giurisprudenza, hanno ancora una volta puntualizzato che nel caso di licenziamento irrogato per giusta causa i Giudici sono chiamati ad operare un analisi molto attenta delle circostanze concrete che hanno portato all´irrogazione di tale provvedimento espulsivo.
Una giusta causa di licenziamento può quindi sussistere, secondo la Sezione, soltanto qualora ricorrano gli elementi necessari.
Nella fattispecie, i fatti contestati al lavoratore non sono stati ritenuti sufficienti ad integrare la detta "gravità". Tale, infatti, non è stata ritenuta dai Supremi Giudici la bugia detta dal lavoratore per giustificare un proprio ritardo. Ciò, in quanto tale condotta non è indubbiamente un fatto tale da far venir meno in maniera definitiva ed irrimediabile l´elemento fiduciario che regge il rapporto di lavoro, tanto più quando non sia stato in alcun modo dimostrata la presenza, nel comportamento del dipendente, di un elemento intenzionale.
Censurata, quindi, la sentenza del giudice di merito, che, nel caso de quo, non era stata fondata su una analisi preliminare approfondita, non avendo quel giudice congruamente ed opportunamente valutato se ricorresse l´elemento intenzionale nè tanto meno la specifica gravità del fatto addebitato.
Ciò detto il licenziamento così irrogato secondo i Supremi Giudici di Piazza Cavour non è stato ritenuto legittimo.
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