Di Redazione su Sabato, 30 Aprile 2016
Categoria: Disabilità

Licenziamento discriminatorio: il caso di lavoratore non vedente

Si tratta di una vicenda sulla quale si è recentemente intrattenuta la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, che con la Sentenza n. 8248/16, depositata il 26 aprile scorso, ha ribadito importanti principi in merito al licenziamento discriminatorio, ritenendo, per l´appunto, che nel caso de quo (licenziamento immediato di un lavoratore non vedente senza alcun accertamento sanitario da parte del datore) esso si palesava del tutto illegittimo.
Deve precisarsi che, nella fattispecie rimessa all´esame della Corte, la ragione invocata dalla parte datoriale a supporto del licenziamento risiedeva nella contestazione, mossa al dipendente, di non averla tempestivamente informata circa il riconoscimento effettivo dello "status" di invalido.
Da ciò, la medesima parte avrebbe concluso per un "animus" del dipendente diretto a nascondere tale situazione di handicap al datore di lavoro.
L´assunto della consistenza dello stato di cecità del lavoratore, non già quale ragione esclusiva del licenziamento, ma quale presupposto di fatto della non proficuità della prestazione lavorativa è apparso comunque ai Giudici supremi totalmente smentito dall´accertato difetto di prova al riguardo: "atteso che il datore di lavoro non ha dato prova del fatto che la condizione di carenza visiva abbia ostacolato la capacità del P. di rendere proficuamente la prestazione, avendo ciò affermato come ipotetica conseguenza della cecità, ma mai provato"
Quanto sopra premesso, i Supremi Giudici, essendo stato intimato il detto licenziamento al lavoratore solo ed esclusivamente sulla base di tali argomentazioni, lo hanno ritenuto illegittimo in quanto del tutto discriminatorio.
In allegato: Sentenza
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