A partire dal 1 aprile 2020 sarà possibile beneficiare dell'indennità di 600 euro che il Governo ha stanziato in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi le cui attività lavorative sono colpite dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le prime indicazioni operative, contenute nel decreto Cura Italia e nel messaggio Inps n. 1288 del 20 marzo 2020, non hanno risolto, tuttavia, una serie di dubbi e perplessità che subito si sono manifestati tra gli addetti al settore.
Con la circolare n. 49 del 30 marzo, l'Inps ha fornito ulteriori dettagli e le istruzioni amministrative per poter presentare domanda e beneficiare di questa indennità di sostegno al reddito.
Di seguito si forniscono tutte le indicazioni utili per presentare la domanda.
Liberi professionisti non iscritti in Casse private:
-devono essere titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020;
-non devono essere titolari un trattamento pensionistico diretto e di altre forme di previdenza obbligatoria.
In questa categoria vi rientrano anche i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del TUIR, che siano iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Co.co.co:
-devono avere un rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020;
- devono essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, con il versamento dell'aliquota contributiva in misura pari, per l'anno 2020, al 34,23%.
-non devono essere titolari un trattamento pensionistico diretto e di altre forme di previdenza obbligatoria.
Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO ( artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, figure degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome):
-non devono essere titolari un trattamento pensionistico diretto e di altre forme di previdenza obbligatoria, ad esclusione della Gestione separata INPS.
Rispondendo a numerosi dubbi avanzati, l'Inps con la circolare 49 ha chiarito che nella categoria rientrano anche gli agenti di commercio, posto che tra i beneficiari sono compresi anche i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l'Enasarco.
Per i lavoratori sopra individuati è prevista la corresponsione di una indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.
Il bonus di 600 euro non è cumulabile con il reddito di cittadinanza, con l'assegno ordinario di invalidità, con l'Ape sociale, con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, degli enti di previdenza privati.
Le indennità sono, invece, compatibili e cumulabili con l'indennità di disoccupazione DIS-COLL (per i co.co.co e i liberi professionisti titolari di partita IVA) nonché con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.
L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda che è possibile presentare telematicamente accedendo al sito dell'Inps.
Stante il carattere emergenziale delle prestazioni, i potenziali fruitori possono accedere al servizio dedicato con modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario.
Più nel dettaglio, se si dispone di PIN Inps, dello Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o della carta nazionale dei servizi, è sufficiente collegarsi al portale ufficiale dell'Istituto e, dopo essersi identificato tramite le credenziali di accesso personali, entrare nell'area dedicata al bonus.
Per chi non fosse in possesso di queste credenziali, è possibile compilare e inviare la domanda on line, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell'Inps, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo averne fatto relativa richiesta del PIN.
In alternativa si potrà utilizzare il servizio di Contact Center integrato (telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa, oppure al numero 06 164164 da rete mobile) oppure i canali dei professionisti abilitati, come i Caf o i Patronati.
Liberi professionisti iscritti in Casse di previdenza private: anche per costoro è previsto il bonus di 600 euro, secondo quanto stabilito da un decreto interministeriale Lavoro-Economia del 28 marzo.
Il bonus sarà erogato dal Fondo per il reddito di ultima istanza a beneficio dei professionisti danneggiati dal virus COVID-19 ovvero a favore:
-dei lavoratori che abbiano percepito, nell'anno di imposta 2018,un reddito complessivo ( al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca) , non superiore a 35.000 euro, la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
-dei lavoratori che abbiano percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo ( al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca) compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato (chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020) o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (occorre una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019).
Le domande sono presentate da ciascun professionista dal 1° aprile 2020 agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti, secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali.