Di Redazione su Venerdì, 29 Luglio 2016
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

L´extracomunitario che non dimostra di essere in possesso di un valido titolo di ingresso o di soggiorno risponde di immigrazione clandestina.

Lo hanno stabilito i giudici della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 26810 del 28 giugno 2016 che confermando la sentenza emessa dalla corte territoriale, ha rigettato il ricorso proposto dalla difesa di un cittadino extracomunitario che era stato sorpreso senza alcun titolo legittimante il suo ingresso in Italia.
Il reato di cui si tratta, previsto dall´art. 10 bis del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286, c.d. testo unico sull´immigrazione, continua ad avere rilevanza penale nel nostro ordinamento, nonostante la legge delega n. 67 del 28.04.2014 approvata dal Parlamento. Infatti come anche confermato da apposite pronunce dei giudici di legittimità(Cass. pen., Sez. 1, n. 44977 del 29/10/2014) , il Governo non è ancora intervenuto sulla materia con gli appositi decreti delegati e quindi il reato di che trattasi continua ad avere permanenza.
Il reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato è un reato contravvenzionale punito con la sola ammenda, è un reato istantaneo che si consuma cioè al momento dell´ingresso o al momento del venir meno dell´efficacia del valido titolo e pertanto in mancanza del c.d. permesso spetta al cittadino straniero dimostrare la legittimità della sua permanenza in territorio italiano
Nel caso di specie il cittadino extracomunitario non solo non era in possesso di un valido titolo di permanenza, ma forse non lo aveva mai avuto e quindi la Corte ha confermato la sentenza di condanna.
Si allega sentenza .
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