Con l'ordinanza n. 12285 depositata lo scorso 9 maggio, la Cassazione – evidenziando l'ontologica diversità tra la deduzione di una lesione del diritto alla salute e la deduzione della lesione al diritto alla autodeterminazione nel sottoporsi al trattamento terapeutico – ha negato il risarcimento del danno per la lesione del diritto all'autodeterminazione lamentato da una donna che non era stata informata su tutti gli effetti collaterali derivanti dalla somministrazione di un vaccino antinfluenzale, in quanto l'originaria pretesa della paziente verteva solo sul danno biologico patito a seguito dell'iniezione del vaccino, essendo stata omessa qualsiasi deduzione avente ad oggetto il risarcimento di un danno ulteriore e diverso rispetto a quello biologico.
Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio dalla richiesta di risarcimento danni avanzata da una donna avverso il proprio medico di base, per averle somministrato un vaccino antinfluenzale senza averle fornito alcuna informazione in ordine alle eventuali complicanze ed effetti indesiderati di detta somministrazione.
In particolare la paziente lamentava di aver contratto, pochi giorni dopo l'iniezione di quel vaccino, la "poliradicolonevrite acuta di Guillain Barre" e pertanto, chiedeva il risarcimento dei danni correlati all'insorgenza di siffatta patologia.
Il Tribunale di Massa Carrara, a seguito di CTU che evidenziava come la malattia contratta non fosse causalmente riconducibile alla vaccinazione stessa, respingeva la domanda, ritenendo che la condotta negligente ascritta al medico (e cioè l'omissione della predetta informazione) e l'eseguita vaccinazione antinfluenzale non erano in nesso causale con il reclamato danno biologico.
Il Tribunale precisava, inoltre, che la domanda risarcitoria avanzata aveva ad oggetto solo ed esclusivamente il danno biologico subito a seguito della somministrazione del vaccino, mente nulla si era dedotto in relazione al diverso ed ulteriore danno consistente nella lesione, a seguito della mancata informazione, del proprio diritto all'autodeterminazione.
Sul punto il giudicante evidenziava che – anche aderendo alla tesi secondo cui fosse insita nella domanda risarcitoria la corresponsione di quanto dovuto per il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione – siffatta domanda sarebbe stata comunque da respingere, non avendo l'attrice allegato, rispetto al danno evento consistente nella lesione del diritto all'autodeterminazione, alcun danno conseguenza (quale, ad esempio, la preclusione della possibilità di beneficiare della diminuzione della sofferenza psichica).
La Corte d'appello di Torino, confermando la sentenza di primo grado, dichiarava inammissibile l'appello.
La donna proponeva, quindi, ricorso per Cassazione, dolendosi perché il Tribunale, senza adeguatamente prendere in considerazione gli elementi emergenti dalle cartelle cliniche e conseguentemente errando nella configurazione del nesso causale, aveva ritenuto che la riscontrata sindrome di Guillain Barre non fosse riconducibile alla eseguita vaccinazione antinfluenzale.
In secondo luogo, denunciava la sentenza impugnata perché, pur riconoscendo provato l'inadempimento della dottoressa che non aveva richiesto alla paziente il suo consenso informato al trattamento medico, non aveva poi considerato come siffatta omissione aveva violato sia il suo diritto alla salute sia il suo diritto all'autodeterminazione, impedendole di scegliere se sottoporsi al vaccino, con le sue possibili conseguenze, o correre il rischio di contrarre una sindrome influenzale, sicuramente meno destabilizzante della sindrome che l'aveva in concreto colpita.
La Cassazione non condivide le censure formulate, ritenendo che entrambi i motivi di ricorso siano inammissibili.
La prima doglianza, infatti, sollecita la rivalutazione delle risultanze istruttorie e, dunque, si risolve, in una censura alla ricostruzione della "questio facti" al di fuori dei limiti indicati dalla legge.
Sul punto, la Corte rimarca come la decisione impugnata non abbia omesso di esaminare un elemento istruttorio decisivo, posto che i fatti storici, rilevanti per la causa, sono stati tutti presi in considerazione dal giudice: il Collegio, infatti – all'esito della CTU, dell'esame della documentazione in atti e delle conclusioni della letteratura scientifica – è giunta, in base al corretto criterio del "più probabile che non" a ritenere insussistente il nesso causale tra vaccinazione e sindrome di Guillain Barré.
In relazione al secondo motivo, la Corte conferma il ragionamento della sentenza impugnata laddove, sul corretto presupposto che oggetto della domanda risarcitoria fosse stato esclusivamente il danno alla salute e non anche la lesione del diritto all'autodeterminazione, aveva negato il risarcimento per siffatta posta di danno. Difatti, considerata la diversità tra la deduzione di una lesione del diritto alla salute e la deduzione della lesione al diritto alla autodeterminazione nel sottoporsi al trattamento terapeutico, il risarcimento del danno derivante dalla lesione del proprio diritto all'autodeterminazione implica necessariamente che siffatta lesione sia specificamente dedotta.
La Corte dichiara quindi inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.