Di Redazione su Domenica, 03 Aprile 2016
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Lavoro

legittimo il licenziamento del dipendente che timbra cartellino per collega assente

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione , Sez. Lavoro con la Sentenza n. 5777 del 2016, con la quale ha ribadito un importante principio da da tempo statuito in base al quale in tema di licenziamento, la nozione di giusta causa è nozione legale e il giudice non è vincolato alle previsioni di condotte integranti giusta causa contenute nei contratti collettivi; tuttavia ciò non esclude che ben possa il giudice far riferimento ai contratti collettivi e alle valutazioni che le parti sociali compiono in ordine alla valutazione della gravità di determinati comportamenti rispondenti, in linea di principio, a canoni di normalità. II relativo accertamento va operato caso per caso, valutando la gravità in considerazione delle circostanze di fatto e prescindendo dalla tipologia determinata dai contratti collettivi, ed il giudice può escludere che il comportamento costituisca di fatto una giusta causa, pur essendo qualificato come tale dai contratti collettivi, solo in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato.
In buona sostanza a dire dei Supremi Giudici non vi è una sola casistica alla quale fare riferimento per giustificare la legittimità di un licenziamento irrogato per giusta causa, va valutata la gravità del comportamento e se lo stesso abbia dato o meno luogo alla perdita del vincolo fiduciario che deve necessariamente sussistere alla base di ogni rapporto di lavoro.
Non vi è dubbio che la condotta posta in essere nel caso "de quo" dal dipendente che timbra il cartellino per il collega assente, è un tale da rompere il vincolo instaurato tra le parti contrattuali oltre ad essere elusivo di ben precisi doveri del lavoratore.
Tutto ciò non può che rendere "ictu oculi" incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro e rendere del tutto inidonea ed insufficiente qualsiasi altra sanzione conservativa che si voglia a carico del lavoratore stesso.
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