Con l’Ordinanza del 6 aprile 2016 n. 13884, la VI Sezione della Corte di Cassazione ha deciso di rimettere la delicata materia incidente sulla sfera della privacy ma che dall’altro servirebbe ad assicurare una maggiore capacità investigativa nel contrasto a diversi fenomeni criminali di enorme allarme sociale, alla valutazione delle Sezioni Unite.
Le Sezioni Unite dovranno valutare alcune questioni di diritto e in particolar modo dovranno accertare :
-se il decreto che dispone l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni attraverso l’installazione in congegni elettronici di un virus informatico debba indicare, a pena di inutilizzabilità dei relativi risultati, i luoghi ove deve avvenire la relativa captazione;
-se, in mancanza di tale indicazione, la eventuale sanzione di inutilizzabilità riguardi in concreto solo le captazioni che avvengano in luoghi di privata dimora al di fuori dei presupposti indicati dall’art. 266, comma 2, cod. proc. pen.;
-se possa comunque prescindersi da tale indicazione nel caso in cui l’intercettazione per mezzo di virus informatico sia disposta in un procedimento relativo a delitti di criminalità organizzata.
Le Sezioni Unite dovranno valutare alcune questioni di diritto e in particolar modo dovranno accertare :
-se il decreto che dispone l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni attraverso l’installazione in congegni elettronici di un virus informatico debba indicare, a pena di inutilizzabilità dei relativi risultati, i luoghi ove deve avvenire la relativa captazione;
-se, in mancanza di tale indicazione, la eventuale sanzione di inutilizzabilità riguardi in concreto solo le captazioni che avvengano in luoghi di privata dimora al di fuori dei presupposti indicati dall’art. 266, comma 2, cod. proc. pen.;
-se possa comunque prescindersi da tale indicazione nel caso in cui l’intercettazione per mezzo di virus informatico sia disposta in un procedimento relativo a delitti di criminalità organizzata.
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