Lo ha stabilito con la sentenza n. 15082 del 21 luglio 2016, la Corte di Cassazione affrontando un caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
In proposito, la Corte ha precisato che il controllo giurisdizionale su tale tipologia di licenziamento deve limitarsi a verificare che il licenziamento sia dipeso da scelte organizzative tecnico-produttive aziendali, quindi da motivazioni oggettive, e non da motivazioni di carattere soggettivo.
In buona sostanza, gli Ermellini hanno precisato che ciò che rileva è la sussistenza effettiva di un riassetto aziendale, al quale può conseguire l´esubero del personale a condizione che l´imprenditore dimostri l´impossibilità della sua utile ricollocazione in nessun´altra posizione.
Ciò posto, la soppressione di una determinata posizione lavorativa può avvenire - ha sottolineato la S.C. - solo facendo riferimento ad una definita casistica giustificatrice.
I Supremi Giudici hanno stabilito, infatti, che spetta al giudice il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall´imprenditore nella dichiarazione di esubero, che necessita del carattere di effettività e le circostanze alla cui base non possono essere pretestuose.
In linea di massima - hanno specificato i giudici, la soppressione d´una data posizione lavorativa può conseguire:
a) o ad una diversa organizzazione tecnico-produttiva che abbia reso determinate mansioni obsolete o comunque non più necessarie o, ad ogni modo, da abbandonarsi in virtù di pura e semplice insindacabile scelta aziendale;
b) alla esternalizzazione di determinate mansioni (che, pur reputate ancora necessarie, vengano però lasciate a personale di imprese esterne);
c) alla soppressione d´un intero reparto o alla riduzione del numero dei suoi addetti, rivelatosi sovrabbondante per l´impegno richiesto;
d) ad una diversa ripartizione di date mansioni fra il personale in servizio attuata a fini di più economica ed efficiente gestione aziendale, nel senso che, invece di essere assegnate ad un solo dipendente, esse possono suddividersi fra più lavoratori, ognuno dei quali se le vedrà aggiungere a quelle già espletate: il risultato finale può legittimamente far emergere come in esubero la posizione lavorativa di quel dipendente che vi era addetto in modo esclusivo o prevalente.
Ciò precisato, la Sezione ha ravvisato come nel caso de quo era del tutto evidente la legittimità del licenziamento irrogato dalla ditta essendone anche derivata una effettiva riduzione dei costi di gestione del personale.
Sentenza allegata
In proposito, la Corte ha precisato che il controllo giurisdizionale su tale tipologia di licenziamento deve limitarsi a verificare che il licenziamento sia dipeso da scelte organizzative tecnico-produttive aziendali, quindi da motivazioni oggettive, e non da motivazioni di carattere soggettivo.
In buona sostanza, gli Ermellini hanno precisato che ciò che rileva è la sussistenza effettiva di un riassetto aziendale, al quale può conseguire l´esubero del personale a condizione che l´imprenditore dimostri l´impossibilità della sua utile ricollocazione in nessun´altra posizione.
Ciò posto, la soppressione di una determinata posizione lavorativa può avvenire - ha sottolineato la S.C. - solo facendo riferimento ad una definita casistica giustificatrice.
I Supremi Giudici hanno stabilito, infatti, che spetta al giudice il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall´imprenditore nella dichiarazione di esubero, che necessita del carattere di effettività e le circostanze alla cui base non possono essere pretestuose.
In linea di massima - hanno specificato i giudici, la soppressione d´una data posizione lavorativa può conseguire:
a) o ad una diversa organizzazione tecnico-produttiva che abbia reso determinate mansioni obsolete o comunque non più necessarie o, ad ogni modo, da abbandonarsi in virtù di pura e semplice insindacabile scelta aziendale;
b) alla esternalizzazione di determinate mansioni (che, pur reputate ancora necessarie, vengano però lasciate a personale di imprese esterne);
c) alla soppressione d´un intero reparto o alla riduzione del numero dei suoi addetti, rivelatosi sovrabbondante per l´impegno richiesto;
d) ad una diversa ripartizione di date mansioni fra il personale in servizio attuata a fini di più economica ed efficiente gestione aziendale, nel senso che, invece di essere assegnate ad un solo dipendente, esse possono suddividersi fra più lavoratori, ognuno dei quali se le vedrà aggiungere a quelle già espletate: il risultato finale può legittimamente far emergere come in esubero la posizione lavorativa di quel dipendente che vi era addetto in modo esclusivo o prevalente.
Ciò precisato, la Sezione ha ravvisato come nel caso de quo era del tutto evidente la legittimità del licenziamento irrogato dalla ditta essendone anche derivata una effettiva riduzione dei costi di gestione del personale.
Sentenza allegata
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