Di Redazione su Sabato, 02 Luglio 2016
Categoria: Avvocatura, Ordini e Professioni

Legale non attende collega in udienza, censura legittima

Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense con sentenza 11 novembre 2015 n. 160, pubblicata nel sito del Consiglio il 24 giugno 2016.
Questi i fatti. Con esposto in data 24.7.2008, diretto al Consiglio dell´Ordine degli Avvocati di Trento, un legale esponeva:
-che in data 17.6.2008 una sua collaboratrice e un praticante del suo studio si erano recati presso la Sezione distaccata di C. del Tribunale di Trento per partecipare ad un´udienza istruttoria in una causa che vedeva coinvolta una società cliente dell´esponente;
-che la vettura con a bordo i due, nel tragitto, aveva subito una foratura;
-che, pertanto, la legale, consapevole del fatto che la sostituzione dello pneumatico e la conseguente ripresa della marcia alla ridotta velocità consentita dal "ruotino" di scorta non avrebbero consentito di arrivare in tempo utile per l´udienza, fissata alle 10.30, faceva contattare dallo studio la Cancelleria affinché venissero avvisati del ritardo il Giudice e il legale della controparte;
-che, giunti in Tribunale verso le 10.45, i due conferivano con il Giudice dopo aver atteso che terminasse altra udienza, apprendendo che la Cancelleria aveva avvertito lui e il legale di controparte del ritardo, ma che "(come da lui riferito) a seguito dell´insistenza manifestata da questo ultimo affinché l´udienza fosse tenuta, nonostante quest´ultimo fosse stato edotto dell´accaduto, "fu costretto" a fissare l´udienza di precisazione delle conclusioni, così come domandata" (alle 10.35, infatti, come risultava dalla copia del verbale di udienza, e pertanto decorsi solo 5 minuti rispetto all´orario fissato e nonostante l´avviso del ritardo, il legale di controparte aveva insistito affinché l´udienza si tenesse ugualmente.
Premesso quanto sopra, chiedeva che il Consiglio dell´Ordine valutasse tale comportamento sotto il profilo disciplinare.
Invitato a svolgere osservazioni, con nota del 3.9.2008 il legale in questione precisava:
-che una impiegata della Cancelleria aveva avvisato del ritardo, "senza precisare, peraltro, il tempo di arrivo";
-che, verificata l´assenza del testimone che avrebbe dovuto essere sentito, aveva chiesto al Giudice di trattare la causa;
-che quel testimone non si era presentato neppure a due precedenti udienze;
-che erano già stati uditi tutti i testi indicati dalla sua cliente e sei testi indicati dalla controparte, mancando solo la deposizione del testimone che avrebbe dovuto essere udito all´udienza in questione.
Dichiarando di non ravvisare le violazioni deontologiche assunte dall´esponente ed allegando copia dei verbali e dell´istanza di rimessione in termini proposta dal collega.
Nella seduta del 15.12.2008 il Consiglio dell´Ordine deliberava l´apertura del procedimento disciplinare nei confronti del legale, incolpato "di aver violato le norme del codice deontologico forense previste dagli articoli 6, 22 e 23 ed in particolare perché "nel corso dell´udienza di data 17.06.2008 ore 10.30 avanti il Giudice Civile del Tribunale di Trento – sezione distaccata di C. –, pur avvertito tempestivamente dal cancelliere
d´udienza che il procuratore di controparte avrebbe tardato a causa di un guasto alla propria autovettura, chiedeva al Giudice, alle ore 10.35 (dieci virgola trentacinque) di dare atto dell´assenza del collega, chiedendo specificamente e comunque di trattare la causa, fissata per l´audizione di un testimone, e chiedendo venisse messo a verbale che il testimone non era ancora presente e di conseguenza chiedendo venisse fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con ciò contravvenendo ai doveri di lealtà, correttezza e colleganza".
Con decisione in data 11.5.2009/7.4.2010, il Consiglio dell´Ordine irrogava la sanzione dell´avvertimento, ed avverso tale sanzione veniva proposto ricorso al CNF, definito (rigettato) con la Sentenza in commento.
Contravviene ai doveri di lealtà, correttezza e colleganza, ha affermato il Consiglio, l´avvocato che, pur avvertito del ritardo incolpevole della controparte all´udienza (nella specie dovuto ad un pneumatico forato), dopo un´attesa di appena 5 minuti chieda al Giudice di dare atto dell´assenza del collega e di trattare la causa fissata per l´escussione delle prove orali avversarie con conseguente decadenza istruttoria. Peraltro, ha aggiunto il Collegio, l´esclusione di un pregiudizio a seguito di rimessione in termini, non far venir meno la rilevanza disciplinare della condotta, ma anzi rappresenta la conferma che l´incolpato avrebbe potuto tenere un contegno diverso, senza con ciò mancare ai propri doveri di difesa (in senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 novembre 1995, n. 137. Per i casi di esclusione della responsabilità disciplinare, cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza dell´8 marzo 1990, n. 5 (nella specie: un´ora di attesa e senza che controparte avvisasse del ritardo), nonché Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 8 marzo 2002, n. 13 (nella specie: due ore di attesa).
Sentenza allegata