Di Anna Sblendorio su Sabato, 05 Ottobre 2024
Categoria: Deontologia forense: diritti e doveri degli avvocati

Le Società tra Avvocati possono partecipare ad un’associazione professionale tra Avvocati?

 Fonti: https://www.consiglionazionaleforense.it/

Con parere n. 14 del 19 aprile 2024 il Consiglio nazionale forense si è espresso sulla possibilità per una Società tra Avvocati di partecipare ad un'associazione professionale tra Avvocati ex art. 4 Legge 247/2012.

Il parere del Consiglio Nazionale Forense

Richiamando il proprio parere del 23 settembre 2022, il Consiglio ha evidenziato le criticità che emergerebbero se si ammettesse la possibilità che una Società tra Avvocati partecipi ad una associazione professionale tra avvocati. Infatti in questa ipotesi ci si troverebbe dinanzi ad una associazione professionale in cui l'incarico professionale verrebbe conferito ad una STA, la quale, a sua volta, dovrebbe scegliere il proprio socio deputato a eseguirlo.

Ciò violerebbe l'art. 4, comma 1 Legge n. 247/2012, rubricato "Associazioni tra avvocati e multidisciplinari" il quale

 Il Consiglio ha chiarito che la disposizione contenuta nel primo comma dell'art.4 cit., ossia che "l'incarico professionale va sempre conferito all'avvocato in via personale", costituisce un precetto inderogabile ed individua uno dei tratti che distinguono le associazioni professionali dalle STA. Ne consegue che, mentre nelle associazioni professionali l'incarico deve essere necessariamente conferito ai singoli professionisti associati, nelle STA l'incarico deve essere conferito alla società. In tal modo si determina

Le criticità rilevate dal Consiglio

Dalla suddetta disciplina il Consiglio ha dedotto che la possibilità che una Società tra Avvocati partecipi ad una associazione professionale tra avvocati violerebbe il divieto di dissociazione tra chi assume l'incarico e chi lo esegue. Tale divieto nelle associazioni tra avvocati comporta che l'incarico professionale sia sempre conferito all'avvocato in via personale, senza possibilità che l'associato nominato possa, a sua volta, nominare il professionista deputato ad eseguire l'incarico.

Il Consiglio ha rilevato gli elementi che non consentono di superare la criticità suindicata, quali:

Questa impostazione, a parere del Consiglio non è limitativa dei diritti del professionista-avvocato, il quale ha uno spettro di possibilità sufficientemente chiaro ed ampio:

Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Consiglio si è espresso nel senso che non si può sostenere ammissibile che una STA, anche se costituita nelle forme della S.r.l. Uninominale, possa partecipare ad una associazione professionale tra avvocati.

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