Di Paola Mastrantonio su Mercoledì, 08 Novembre 2023
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Le Sezioni Unite della Cassazione sul riparto di giurisdizione in tema di concessioni di prestazioni integrate di R.F.I..

Le sezioni unite della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30267 del 31 ottobre 2023, nel redimere una controversia insorta tra un consorzio e R.F.I. – rete ferroviaria italiana, dopo aver premesso che la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda e con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della stessa, hanno affermato che le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto di concessione di prestazioni integrate inerenti alla progettazione ed alla costruzione delle opere per gli interventi di realizzazione della linea ferroviaria, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, al quale spetta di giudicare sugli adempimenti (e sui relativi effetti) con indagine diretta alla determinazione dei diritti e degli obblighi dell'amministrazione e del concessionario, sulla base della portata applicativa delle clausole contrattuali, nonché di valutare, in via incidentale, la legittimità degli atti amministrativi influenti sulla determinazione del corrispettivo.  

  In particolare, hanno proseguito i giudici di legittimità, la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sussiste sia per la pretesa inerente ai corrispettivi delle opere eseguite, sia per la domanda di risarcimento del danno proposta dal concessionario (che nella fattispecie sottoposta all'attenzione della corte deduceva di aver fatto affidamento sulla sussistenza dei presupposti per l'ampliamento dell'oggetto del rapporto con riguardo a lavori aggiuntivi, sulla base del programma obbligatorio costituito dalla originaria convenzione e dagli atti addizionali), venendo comunque in rilievo non già l'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione, quanto questione relativa all'esecuzione del contratto ed alla violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, in ordine alla quale la P.A. si pone in posizione paritetica.

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