Il regolamento n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, è stato adottato l'11 luglio 2007 dal Parlamento europeo di e dal Consiglio, con procedura di codecisione, ed è in applicazione dal 1 gennaio 2009.
L'obiettivo che è alla base dell'audizione del regolamento sta essenzialmente nell'esigenza di accelerare e semplificare la soluzione delle controversie di modesta entità, facilitando i procedimenti ad esse relativi.
Non in tutti gli Stati dell'Unione sono previsti procedimenti speciali o regole ad hoc per questo tipo di controversie. Nel diritto processuale italiano alle controversie minori è dedicato l'art. 7 c.p.c. che disciplina la competenza del Giudice di pace. Per esse è previsto uno speciale procedimento (artt. 316 e segg. c.p.c.) e, nei casi in cui il valore della controversia non superi € 516,46 (art. 82 c.p.c.) le parti possono stare in giudizio personalmente, senza l'assistenza di un avvocato.
Proprio in quanto esistono differenze notevoli tra i diversi ordinamenti, le istituzioni dell'Unione, con il regolamento n. 861/2007, hanno introdotto norme processuali uniformi. Il regolamento n. 861/2007 equipara le decisioni straniere a quelle del foro e sopprime l'exequatur.
Esso prevede la soppressione di procedure intermedie per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze rese a seguito del procedimento europeo unificato. Il regolamento si applica solo alle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale il cui valore, esclusi interessi, diritti e spese non superi 2.000,00 euro al momento della domanda.
Con una norma analoga a quella del regolamento n. 1896/2006, viene definita transfrontaliera ogni controversia nella quale, al momento della domanda, almeno una delle parti ha il proprio domicilio o la residenza abituale in un Paese dell'Unione diverso da quello dell'organo giurisdizionale adito.
Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si applica alle liti in materia civile e commerciale, sono escluse quelle in materia fiscale, doganale e amministrativa. L'attore può avviare il procedimento utilizzando i formulari standard nella lingua dell'organo giurisdizionale al quale si rivolge, anche senza la rappresentanza di un avvocato. La domanda deve essere avviata per posta o con altri mezzi. L' atto introduttivo viene presentato dall'attore all'organo giudiziario competente mediante il modulo standard A, di cui all'Allegato I, che va debitamente compilato, datato e firmato, indicando la natura della controversia, l'importo e gli altri dati richiesti.
La competenza giurisdizionale non è disciplinata dal regolamento ma viene stabilita ai sensi del regolamento Bruxelles I; per l'Italia è competente il Giudice di pace oppure, nei casi di competenza esclusiva per materia previsti dalla legislazione italiana, il Tribunale ordinario civile o la Corte di appello in funzione di giudice in unico grado. Entro trenta giorni dalla ricezione della replica del convenuto o, in caso di domanda riconvenzionale, da quella ulteriore dell'attore, il giudice può emettere una sentenza oppure : a) richiede alle parti ulteriori dettagli in merito alla controversia entro un periodo di tempo determinato non superiore a trenta giorni; b) assume le prove; c) ordina la comparizione delle parti ad un'udienza da tenersi entro trenta giorni dall'ordinanza. L' art. 17, invece, disciplina le impugnazioni della sentenza, mediante un rinvio al diritto nazionale del giudice adito : a tal fine, gli Stati membri informano la Commissione se il loro diritto processuale prevede la possibilità di impugnazione, specificandone i termini.
La decisione non può in alcun caso essere oggetto di riesame del merito. Il convenuto, tuttavia, può richiedere il riesame per motivi di legittimità davanti al Giudice dello Stato membro di origine che ha emesso la sentenza nei seguenti casi (art. 18) : ‐ la notifica non è stata fatta in tempo utile o manca la prova della ricezione del modulo introduttivo; ‐ è stato impossibile per il convenuto di contestare la domanda per causa di forza maggiore; ‐ la sentenza è stata emessa per errore o si tratta di sentenza nulla.