Di Redazione su Venerdì, 02 Marzo 2018
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Ecco la sentenza anti-pettegolezzo. SC: se riferito a persona sposata, può integrare molestie e diffamazione

"Tra moglie e marito non mettere dito" e soprattutto, farsi i fatti propri, soprattutto quando ciò che viene bisbigliato all´orecchio dell´amico perché magari possa essere udito o spifferato a tantissime altre persone, o addirittura all´universo intero, mette a rischio la onorabilità di un terzo, magari sposato, più o meno felicemente. Questo in parole povere è il monito che arriva chiaro dall´ultimo arresto giurisprudenziale dei Supremi Giudici di Cassazione Sezione Penale in materia di relazioni extraconiugali sbandierate da un terzo o dall´amante "spavaldo". una autentica sentenza anti pettegolezzo, che susciterà probabilmente scalpore in molti e in molti luoghi nel quale questo antico vizio viene consumato.



I Supremi Giudici, chiamati a dirimere una delicatissima controversia in materia, con la recente sentenza n. 7856 hanno precisato ancora una volta, seguendo un orientamento in tal senso già consolidato, come il "pettegolezzo" e la "spavalderia" espongono il soggetto agente ad una condanna per molestie o per diffamazione a seconda delle concrete modalità in cui si articola la condotta.



Già nel 2009 i Giudici Supremi con Sentenza n. 28852 si erano trovati a dover accogliere la denuncia di una donna, vittima di "pettegolezzo", che a seguito della comunicazione al marito, da parte di un terzo, della sua relazione extraconiugale, aveva vista disturbata la sua serenità e quella del proprio nucleo familiare, nonché compromessa la propria reputazione.



Ora, seguendo sempre questo filone, i Giudici, trovandosi di fronte ad un comportamento altrettanto se non maggiormente deplorevole rispetto alla condotta di molestia contestata, accertata e punita, di cui nel caso suddetto, e, dovendo analizzare la condotta di un uomo che, probabilmente per pura spavalderia, aveva confidato a più persone in tempi diversi di aver intrattenuto una relazione con una donna sposata, e, per di più di avere dei filmini intimi a comprova di quanto detto, hanno ravvisato in tale comportamento l´integrazione del reato di diffamazione che, per giurisprudenza costante, è riscontrabile oltre che nell´ipotesi scolastica, anche in tutte le ipotesi in cui il pettegolezzo sia rivolto a più persone non contemporaneamente ed in tempi diversi, trattandosi, comunque, di reato di mera condotta ed a forma libera configurabile anche quando la comunicazione al pubblico avvenga " per differita".



Proprio per questa ragione, la difesa dell´uomo volta a mostrare che si trattava solo di pettegolezzi "innocui" in quanto non indirizzati ad una pluralità di persone, e che il fatto fosse stato rappresentato in maniera "frastagliata", è risultata debole, configurandosi comunque il reato anche in virtù dell´alto disvalore attribuito dalla società, in ragione del comune sentire etico e morale, a questo genere di comportamenti "fedifraghi".

La divulgazione di questa tipologia di notizie ha infatti un intrinseco valore offensivo della reputazione implicando un giudizio morale sulla persona, oltre ad avere rilevanza ai fini dell´addebito (con conseguenze rilevanti per la parte cui viene attribuito).



Ciò detto i Supremi Giudici nel caso di specie hanno confermato la condanna che era stata irrogata all´uomo in primo e secondo grado, non accogliendone dunque la difesa posta in essere dal "terzo incomodo".
Il pettegolezzo dunque è tanto attraente quanto pericoloso!