Di Rosalia Ruggieri su Martedì, 29 Gennaio 2019
Categoria: Il caso del giorno 2019 fino a 8/2019

Lavoro notturno: caratteristiche e agevolazioni

Inquadramento normativo: d.lgs. 532/1999; d.lgs. 66/2003; d.lgs. 67/2011; circolare Ministero del Lavoro n. 8/2005; DM Ministero del Lavoro 20 settembre 2017.

Lavoro notturno: è l'intervallo di sette ore consecutive che ricomprendono l'arco temporale intercorrente tra le ore 24 e le 5 del mattino.

Lavoratore notturno: è colui che svolge la propria attività durante il periodo notturno per almeno tre ore al giorno in modo abituale e continuativo (lavoratore notturno orizzontale) o per almeno tre ore per 80 giorni lavorativi nell'arco di un anno (lavoratore notturno verticale). Tale limite minimo va riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.

Le due ipotesi appena descritte sono alternative, sicché è considerato lavoratore notturno anche il lavoratore che non sia impiegato durante il periodo notturno "in modo normale", ma anche in via eccezionale almeno 80 giorni lavorativi nell'arco di un anno (circolare Ministero del Lavoro n. 8/2005).

Il limite legale delle 80 giornate per ogni anno (da intendersi non come anno solare, ma a partire dall'inizio del rapporto di lavoro) è stato posto per tutelare la salute e sicurezza sul lavoro del lavoratore in relazione all'attività da questo effettivamente svolta.

Focus: la disciplina collettiva stabilisce la fascia oraria entro la quale le prestazioni di lavoro sono considerate lavoro notturno e può, in considerazione delle specifiche mansioni svolte dal lavoratore e delle peculiarità di ciascun settore di attività, estendere l'arco temporale di riferimento e/o i parametri per l'individuazione dei lavoratori interessati. I contratti collettivi inoltre stabiliscono la riduzione dell'orario di lavoro normale, settimanale e mensile dei lavoratori notturni.

Discipline particolari, in deroga alla normativa generale, sono previste per particolari categorie di lavoratori, tra cui il personale domestico (per i quali è considerato notturno il lavoro compiuto dalle 20 alle ore 8), i giornalisti (per i quali è considerato notturno il lavoro compiuto dalle 23 alle ore 6), i dirigenti, il personale viaggiante dei settori relativi al trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e gli altri lavoratori che dispongono del potere di determinazione autonoma del proprio tempo di lavoro.

Per l'autotrasporto, il lavoro notturno è costituito dalle prestazioni espletate durante la notte, per un periodo di almeno 4 ore consecutive nella fascia oraria tra mezzanotte e le 7 del mattino; l'orario giornaliero non può superare le 10 ore ogni 24 ore. 

Limiti: l'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le 8 ore in media nell'arco delle 24 ore calcolate a partire dall'inizio della prestazione. La media va calcolata tra ore lavorate e non lavorate pari ad un terzo e, in mancanza di diversa previsione da CCNL, può essere parametrata sulla base dell'intera settimana lavorativa. È fatta salva la possibilità dei CCNL di prevedere periodi di riferimento più ampi su cui calcolare tale media.

Esclusioni: è vietato adibire a lavoro notturno le donne (dalle ore 24 alle ore 6, nel periodo che intercorre tra l'accertamento dello stato di gravidanza e il compimento di un anno di età del bambino) e i minori (per un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le 6 o tra le ore 23 e le 7).

In relazione ai minori sono stabilite deroghe, oltre che per i casi esplicitamente previsti dai CCNL, nel caso di attività di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario (purché non si protragga oltre le ore 24) e, per il minore con più di 16 anni, nei casi di forza maggiore ed esclusivamente per il tempo strettamente necessario.

Non possono essere obbligati a svolgere attività lavorativa nel periodo notturno: le lavoratrici madri, o, in alternativa, i padri di bambini di età inferiore a tre anni; i genitori unici affidatari di minori di anni 12 (in caso di affidamento condiviso tra i due genitori entrambi i genitori possono beneficiare dall'esenzione dal lavoro notturno nei periodi di convivenza con il figlio); i lavoratori che hanno a carico disabili ex L. 104/92.

I contratti collettivi possono stabilire ulteriori requisiti dei lavoratori che restano esclusi dall'obbligo di effettuare lavoro notturno, in aggiunta alle prescrizioni di legge.

Procedura: il datore di lavoro che intenda avvalersi per la prima volta di prestazioni di lavoro notturno deve – pena l'attuazione di una condotta antisindacale – consultare, entro sette giorni, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, le organizzazioni territoriali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

Il lavoratore – per poter svolgere lavoro notturno – deve essere preventivamente dichiarato idoneo al lavoro a seguito di un accertamento medico compiuto dalle strutture sanitarie pubbliche competenti o per il tramite del medico competente; è fatta salva facoltà del lavoratore di esprimere il proprio dissenso in forma scritta almeno 24 ore prima dell'inizio della prestazione richiesta.

L'esecuzione di lavoro notturno svolto in maniera continuativa, o compreso in regolari turni periodici da parte dell'azienda, deve essere comunicata annualmente ( entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento) per via telematica dal datore di lavoro alla DPL (Direzione provinciale del lavoro) competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali mediante l'invio del modello LAV-US, con il quale va comunicato, per ogni lavoratore interessato, il numero di giorni che rientrano nel lavoro notturno. 

Tutele: i lavoratori notturni devono essere sottoposti, a cura e a spese del datore di lavoro, anche ad una serie di controlli periodici biennali, finalizzati alla valutazione di eventuali controindicazioni per lo svolgimento del lavoro notturno (sorveglianza sanitaria); inoltre, devono essere dotati di servizi o mezzi di prevenzione e protezione adeguati e specifici per le lavorazioni notturne che comportino rischi particolari.

Qualora dovesse essere accertata una inidoneità specifica alla prestazione di lavoro notturno, il lavoratore ha il diritto di essere trasferito al lavoro diurno, secondo le modalità applicative stabilite dalla contrattazione collettiva.

Sanzioni: sono di natura amministrativa nel caso di mancato rispetto della normativa riguardante le 8 ore in media nelle 24 ore come orario massimo per i lavoratori notturni; se il datore di lavoro viola il divieto relativo a donne in gravidanza, è punito con arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 516 a 2.582 euro. Nel caso di mancata attuazione di sorveglianza sanitaria, è punito con arresto da 3 a 6 mesi o multa da 1.549 a 4.131 euro.

Agevolazioni retributive: è affidata al contratto collettivo la definizione dei trattamenti economici riconosciuti ai lavoratori notturni, sia nel caso in cui il lavoro notturno è prestato in orario normale, sia il caso di lavoro notturno straordinario, domenicale, festivo e straordinario festivo. In particolare, il contratto collettivo fissa le percentuali spettanti come maggiorazione per lavoro notturno differenziandole in funzione della qualifica del lavoratore oppure se il lavoro notturno è normale oppure è lavoro notturno straordinario o domenicale, o lavoro straordinario festivo.

Le maggiorazioni riconosciute costituiscono base di calcolo del trattamento di fine rapporto soltanto se la prestazione svolta rientra nella normale programmazione a turni dell'attività aziendale.

Pensione: poiché lo svolgimento di un costante lavoro notturno nella propria vita lavorativa comporta una maggiore usura del proprio corpo e delle proprie energie psico-fisiche, il legislatore ha introdotto un accesso alla pensione agevolato per i lavoratori impiegati nei lavori cosiddetti usuranti, tra cui rientra il lavoro notturno.

Possono accedere alla pensione anticipata i lavoratori che – fermo restando il requisito contributivo pari a 35 anni ed una età minima pari a 61 anni e 7 mesi - prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo o che siano lavoratori a turni (ovvero che prestano la loro attività di notte per almeno 6 ore, comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un numero minimo di giorni lavorativi annui non inferiore a 78 per coloro che perfezionano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 ed il 30 giugno 2009, e non inferiore a 64, per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009.

Il lavoro notturno deve essere stato svolto per almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, compreso l'anno di maturazione dei requisiti (per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017) o per almeno la metà della vita lavorativa (per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2018 in poi). 

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