La Terza Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza n.24432 del 13.06.2016, ha ribadito il principio in base al quale alla persona offesa di un reato commesso con violenza, così come stabilisce l´art. 408 comma 3 del c.p.p., va sempre notificato l´avviso che contiene la richiesta di archiviazione del procedimento.
L´obbligo della notifica di tale avviso sussiste anche se la richiesta dell´archiviazione avanzata dal PM sia fondato sulla insussistenza di qualsiasi forma di violenza.
Nel caso concreto il PM aveva accertato l´insussistenza del reato per cui si procedeva (art. 609 bis c.p.) proprio per mancanza di violenza sulla persona offesa.
Ebbene i giudici della Terza Sezione penale, richiamando la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 10959 del 29.01.2016, hanno stabilito che in ogni caso, anche in mancanza di espressa richiesta dell´interessato, quando si tratta di reati commessi con violenza sulla persona, al fine di rispettare il principio del contraddittorio e per non incorrere nell´ipotesi di nullità prevista dall´art 127 comma quinto del c.p.p., l´avviso va sempre notificato alla parte offesa.
L´obbligo della notifica di tale avviso sussiste anche se la richiesta dell´archiviazione avanzata dal PM sia fondato sulla insussistenza di qualsiasi forma di violenza.
Nel caso concreto il PM aveva accertato l´insussistenza del reato per cui si procedeva (art. 609 bis c.p.) proprio per mancanza di violenza sulla persona offesa.
Ebbene i giudici della Terza Sezione penale, richiamando la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 10959 del 29.01.2016, hanno stabilito che in ogni caso, anche in mancanza di espressa richiesta dell´interessato, quando si tratta di reati commessi con violenza sulla persona, al fine di rispettare il principio del contraddittorio e per non incorrere nell´ipotesi di nullità prevista dall´art 127 comma quinto del c.p.p., l´avviso va sempre notificato alla parte offesa.
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